Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/44: Accordo die cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA fondato sul modello 1, legge federale die cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA fondato sul modello 1 ed Ordinanza die cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA fondato sul modello 1 · 76 pagine
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concretizzato dall’articolo 7 paragrafo 2, ma anche dalla concretizzazione del CAA ai sensi dell’articolo 3 paragrafo 5.
Il paragrafo 2 esprime un obiettivo di politica normativa e mira allo sviluppo di un approccio praticabile ed efficace congiunto delle giurisdizioni partner che dovrebbe permettere la riscossione dell’imposta alla fonte su determinate materie prime di origine statunitense che, a causa dell’azione dell’intermediario, perdono la loro qualifica di materie prime statunitensi. Ciò è segnatamente il caso quando un intermediario (ad es. veicolo d’investimento) trattiene per sé stesso il provento lordo statunitense, su cui in seguito versa dividendi (non statunitesi) equivalenti ai propri detentori di quote a titolo di rendimento.
Art. 7 Non discriminazione nell’applicazione della normativa FATCA nei confronti di giurisdizioni partner
Il paragrafo 1 riguarda la clausola detta «della nazione più favorita»: se un’altra giurisdizione che applica il modello 1 dell’Accordo FATCA ottiene una disposizione più vantaggiosa rispetto a quella negoziata dalla Svizzera, gli Stati Uniti si impegnano ad applicare tale disposizione anche alla Svizzera. Ciò riguarda gli articoli 2 e 3 come pure gli articoli 5–9 e di conseguenza comprende anche la modifica degli allegati (art. 9 dell’Accordo FATCA M1).
Il paragrafo 2 si riferisce alla procedura. Gli Stati Uniti devono notificare attivamente l’adozione di disposizioni più vantaggiose e applicarle automaticamente a partire dalla data della firma del relativo accordo con la giurisdizione partner. La Svizzera può rifiutare tale applicazione. Questa clausola comporta la modifica dell’Accordo FATCA M1 ed è pertanto sottoposta alla procedura ordinaria per la modifica di atti legislativi in Svizzera. Se necessario, deve essere sottoposta all’Assemblea federale e a referendum facoltativo.
Art. 8 Consultazioni e modifiche
Le Parti devono collaborare alla buona attuazione dell’Accordo FATCA M1 ed elaborare, ove necessario, misure adeguate. Tali misure possono essere attuate in vari modi, in particolare mediante un memorandum d’intesa oppure attraverso la negoziazione di un CAA. L’Accordo FATCA M1 può inoltre essere modificato mediante accordo reciproco secondo la procedura di cui all’articolo 10. L’attuazione nel diritto nazionale deve quindi seguire la procedura ordinaria di approvazione da parte dell’Assemblea federale e sottostà a referendum facoltativo.
Art. 9 Allegati
I due allegati costituiscono parte integrante dell’Accordo FATCA M1 e pertanto hanno il medesimo carattere vincolante. L’allegato I contiene le disposizioni relative agli obblighi di diligenza che la normativa FATCA impone agli istituti finanziari assoggettati, mentre l’allegato II riguarda i beneficiari effettivi esonerati e gli istituti finanziari ritenuti adempienti. Gli allegati sono trattati in dettaglio separatamente (n. 4.2 e 4.3).