Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/44: Accordo die cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA fondato sul modello 1, legge federale die cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA fondato sul modello 1 ed Ordinanza die cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA fondato sul modello 1 · 76 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 22Fedlex · Rapporto esplicativo
Art. 10 Durata dell’Accordo
Il paragrafo 1 riguarda la data di entrata in vigore dell’Accordo, che per la Svizzera è il 1° gennaio dell’anno successivo alla ratifica da parte dell’Assemblea federale e alla scadenza del termine di referendum. In caso di riuscita del referendum, deve essere organizzata una votazione secondo la procedura prevista. Dato che la raccolta delle informazioni avviene con cadenza annuale, è stato stabilito che l’entrata in vigore deve coincidere con l’inizio dell’anno civile. Negli Stati Uniti l’entrata in vigore non richiede l’approvazione da parte del Congresso e pertanto l’applicabilità decorre dalla data della firma. Occorre tuttavia distinguere tra l’entrata in vigore dell’Accordo FATCA M1 e la notifica degli Stati Uniti relativa alla conferma di adempimento da parte della Svizzera delle condizioni previste per lo scambio effettivo (art. 3 par. 7 dell’Accordo FATCA M1). L’anno dell’entrata in vigore dipende pertanto dalle procedure di ratifica in Svizzera. Conclusa la procedura di ratifica, la Svizzera deve notificare per via diplomatica agli Stati Uniti l’attuazione dell’Accordo FATCA M1.
Il paragrafo 2 riguarda la disdetta dell’Accordo. Tale disdetta è unilaterale, deve avvenire secondo la procedura prevista, ossia mediante notifica scritta, e prevede un termine di 12 mesi. La disdetta ha effetto il primo giorno del mese successivo alla scadenza di tale periodo di 12 mesi. La competenza in tal senso è attribuita al Consiglio federale, che può agire soltanto con il consenso del Parlamento.
Il paragrafo 3 prevede la consultazione tra le Parti in due ambiti. Il primo riguarda l’attuazione da parte degli Stati Uniti di una legislazione nazionale sulla reciprocità delle informazioni scambiate come pure l’elaborazione di sgravi correlati alla trattenuta dell’imposta alla fonte. Il secondo concerne la politica di scambio all’interno degli Stati Uniti, i quali, nel corso dei negoziati, hanno auspicato l’aggiunta di una disposizione (art. 3 par. 8) che imponesse ai Cantoni o anche ai Comuni lo stesso livello di confidenzialità della Confederazione nella trasmissione di informazioni da parte dell’AFC alle autorità cantonali e comunali. In cambio, la Svizzera ha auspicato l’introduzione dell’obbligo di negoziazione di una disposizione analoga se, in futuro, la politica degli Stati Uniti mutasse e lo Stato federale scambiasse informazioni anche con gli Stati federati.
Art. 11 Disposizioni transitorie
Le disposizioni transitorie sono un elemento rilevante dell’Accordo FATCA M1. Era infatti importante prevedere la continuità dell’Accordo tenendo conto del cambiamento degli obblighi, in particolare per gli istituti finanziari. Queste disposizioni transitorie sono completate da un Memorandum d’intesa, segnatamente su determinate questioni materiali, come la ripresentazione della registrazione e il canale di trasmissione di informazioni. Data l’impossibilità di avvalersi simultaneamente di due canali di trasmissione di informazioni ciascuno relativo al rispettivo modello, si è reso necessario individuare una soluzione per gestire le informazioni trasmesse tardivamente. Per informazioni trasmesse tardivamente si intendono quelle informazioni che avrebbero dovuto essere trasmesse il primo anno successivo all’entrata in vigore del modello 1, ma che sono state raccolte secondo il modello 2.