Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/44: Accordo die cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA fondato sul modello 1, legge federale die cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA fondato sul modello 1 ed Ordinanza die cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA fondato sul modello 1 · 76 pagine

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Il paragrafo 1 correla l’entrata in vigore dell’Accordo FATCA M1 all’abrogazione dell’Accordo FATCA secondo il modello 2. L’abrogazione riguarda in primo luogo gli obblighi relativi alla raccolta delle informazioni. Il paragrafo 2, tuttavia, stabilisce che la trasmissione avviene in base alle disposizioni dell’Accordo secondo il modello 2. Per il commento a tali disposizioni, si rimanda al messaggio del Consiglio federale concernente il modello 220.

Il paragrafo 3 riguarda le informazioni trasmesse tardivamente che non possono più essere trattate in conformità con l’Accordo secondo il modello 2, in quanto il canale di trasmissione delle informazioni non è più operativo. In tal caso è stata individuata una procedura particolare. I principi sono definiti nell’Accordo, mentre le disposizioni tecniche sono state precisate nel Memorandum d’intesa. Secondo tali principi, le informazioni trasmesse tardivamente non sono più trasmesse direttamente dagli istituti finanziari, bensì dall’AFC con cadenza mensile. L’AFC è quindi anche l’autorità competente per il ricevimento e la trasmissione delle informazioni raccolte secondo il modello 2 (lett. a). Gli istituti finanziari possono già notificare i conti statunitensi senza tenere conto della distinzione tra conti statunitensi per i quali è stata fornita una dichiarazione di consenso e conti per i quali tale dichiarazione non è stata fornita. Di conseguenza, l’istituto finanziario svizzero notificante può decidere sin d’ora di trasmettere informazioni dettagliate per quei conti notificati in forma aggregata. In tal modo gli istituti finanziari che notificano i conti con informazioni dettagliate adempiono il proprio obbligo e possono evitare la trasmissione di dati aggregati che in seguito non sarà oggetto di una domanda raggruppata. Per i conti notificati in forma aggregata (lett. b) è comunque possibile la domanda raggruppata. Al momento della notifica di questi conti, l’AFC è tenuta a comunicare come nuovi conti le notifiche trasmesse tardivamente, seguendo la procedura definita mutualmente dalle autorità competenti (lett. c).

Il paragrafo 4 riguarda gli obblighi di diligenza dell’allegato I. Fatta eccezione per il trattamento dei conti recalcitranti, sono parimenti compatibili gli obblighi di cui all’allegato I dell’Accordo FATCA secondo il modello 2. In particolare, resta applicabile l’identificazione di conti e soggetti statunitensi per tutti i tipi definiti nell’allegato I. La Svizzera può inoltre autorizzare un istituto finanziario a trattare un conto recalcitrante allo stesso modo di altri conti notificanti, posto che le informazioni da trasmettere ai sensi dell’articolo 2 siano note e notificabili. Peraltro, gli istituti finanziari sono tenuti a effettuare una nuova analisi di conformità qualora sussistano dubbi circa l’attendibilità di un’autocertificazione.

Il paragrafo 5 ribadisce che a tutte le informazioni scambiate nella fase di transizione conformemente alle disposizioni transitorie si applicano le stesse restrizioni di utilizzo di cui all’articolo 26 CDI CH-USA.

20 FF 2013 2643