Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/44: Accordo die cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA fondato sul modello 1, legge federale die cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA fondato sul modello 1 ed Ordinanza die cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA fondato sul modello 1 · 76 pagine

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4.2 Allegato I

L’allegato I descrive gli obblighi di diligenza concernenti l’identificazione e la notifica di conti statunitensi.

4.2.1 Sezione I Aspetti generali

L’allegato I descrive gli obblighi di diligenza – semplificati rispetto alle disposizioni esecutive del Dipartimento del Tesoro statunitense – che gli istituti finanziari svizzeri devono rispettare quando identificano i conti detenuti da clienti statunitensi o da istituti finanziari non partecipanti. Ai sensi della sezione I lettera C, gli istituti finanziari svizzeri hanno la possibilità di scegliere di identificare i clienti secondo le disposizioni esecutive del Dipartimento del Tesoro statunitense e non in base alla procedura prevista dall’allegato I. Gli istituti finanziari che decidono di avvalersi di questa possibilità, sono poi vincolati a questo tipo di procedura anche negli anni successivi e possono applicare nuovamente gli obblighi di diligenza conformemente all’allegato I soltanto se le disposizioni esecutive subiscono modifiche sostanziali.

4.2.2 Sezione II Conti privati preesistenti

La sezione II definisce le modalità secondo le quali un istituto finanziario deve verificare se i titolari dei conti che detiene alla data determinante (30 giugno 2014 per la Svizzera) e che sono tenuti da persone fisiche sono soggetti statunitensi.

4.2.2.1 Conti esclusi

I seguenti conti privati preesistenti sono esclusi dall’obbligo di verifica, identificazione e notifica ai sensi della lettera A:

1. i conti che alla data di determinazione registrano un saldo non superiore a 50 000 USD;

2. i contratti assicurativi con valore di riscatto e i contratti assicurativi di rendita che alla data di determinazione registrano un saldo non superiore a 250 000 USD;

3. gli altri contratti assicurativi con valore di riscatto e contratti assicurativi di rendita, se le leggi o le disposizioni esecutive vigenti in Svizzera o negli Stati Uniti impediscono efficacemente la vendita di tali contratti a residenti negli Stati Uniti;

4. i conti di deposito che registrano un saldo o un controvalore non superiore o 50 000 USD.

4.2.2.2 Conti di valore inferiore

Secondo la sezione II lettera B, se alla data di determinazione il saldo di un conto è superiore a 50 000 USD oppure se il saldo di un contratto assicurativo con valore di riscatto o di un contratto assicurativo di rendita è superiore a 250 000 USD ma è inferiore a 1 000 000 USD, l’istituto finanziario deve esaminare i dati d’identificazione del cliente per via elettronica al fine di individuare gli indizi statunitensi seguenti: