Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/44: Accordo die cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA fondato sul modello 1, legge federale die cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA fondato sul modello 1 ed Ordinanza die cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA fondato sul modello 1 · 76 pagine
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all’Accordo FATCA M1 per sapere quali dati possono essere trattati in un caso particolare. Il termine «trattamento» va inteso ai sensi dell’articolo 5 lettera d LPD.
Art. 13 Distruzione dei dati
In virtù dell’articolo 10 capoverso 3 della legge FATCA M1, l’obbligo per l’istituto finanziario svizzero notificante di trasmettere la notifica si prescrive in ogni caso in dieci anni dalla fine dell’anno civile in cui la notifica doveva essere trasmessa. L’AFC deve quindi conservare i dati per almeno dieci anni al fine di potervi accedere in occasione della verifica degli istituti finanziari svizzeri notificanti circa l’adempimento dei loro obblighi secondo l’Accordo FATCA M1 prevista dall’articolo 23 della legge FATCA M1. Qualora sia intentato un procedimento giudiziario, i dati devono tuttavia essere conservati più a lungo. La durata di conservazione di 20 anni stabilita dall’articolo 13 corrisponde alla durata di conservazione che l’AFC prevede in relazione all’assistenza amministrativa e allo scambio automatico di informazioni. Questa corrispondenza è appropriata, poiché i dati trasmessi a titolo della normativa FATCA sono trattati in alcuni casi nell’ambito delle domande di assistenza amministrativa. Si applicano le disposizioni della legge del 26 giugno 199844 sull’archiviazione (LAr).
6.2.8 Disposizioni finali
Art. 14 Trattamento dell’accordo FFI
Cpv 1 e 2
Nell’ambito dell’Accordo FATCA secondo il modello 2 gli istituti finanziari svizzeri sono tenuti a sottoscrivere un accordo FFI con l’IRS. Questo si applica sia all’istituto finanziario svizzero sia alle sue succursali situate in altre giurisdizioni. L’Accordo FATCA M1 non prevede questo obbligo. Di conseguenza, l’accordo FFI decade in linea di principio automaticamente senza che l’istituto finanziario debba porvi termine (cpv. 1). In deroga al capoverso 1, il capoverso 2 prevede tuttavia che l’accordo FFI di un istituto finanziario continui ad applicarsi alle succursali situate in una giurisdizione in cui vige un accordo FATCA secondo il modello 2. Le succursali restano pertanto soggette ai diritti e agli obblighi dell’accordo FFI nelle giurisdizioni in cui operano.
Cpv. 3–6
Questi capoversi trattano della certificazione finale che è in linea di principio richiesta dall’IRS allo scadere di un accordo FFI. Tuttavia, ai sensi del capoverso 3 l’istituto finanziario può scegliere di non presentare la certificazione finale all’IRS. Se sceglie questa opzione, deve conservare nei propri registri la certificazione di conformità più recente fino al giorno dell’entrata in vigore dell’Accordo FATCA M1 ed essere in grado di renderne conto per un periodo di sei anni. Dovrà quindi essere in grado di conservarla al più tardi fino al 1° gennaio 2033. La certificazione può essere conservata in due modi, descritti nel capoverso 4, ossia in formato cartaceo o in formato
44 RS 152.1