Rapporto sui risultati OSStr

Consultazione 2024/50: Revisione parziale dell’ordinanza sulla segnaletica stradale per trasporre i contenuti più importanti di alcune norme tecniche nella legislazione federale sulla segnaletica stradale; Revisione parziale dell’ordinanza sull’ammissione alla circolazione relativamente al corso di teoria della circolazione · 97 pagine

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dello spazio stradale in un’intersezione poco visibile. Nelle zone d’incontro non è consentita.

Art. 10

La demarcazione speciale «Colorazione rossa delle corsie ciclabili in punti pericolosi» può essere utilizzata per evidenziare zone di intersezione o di preselezione su strade principali e strade secondarie con diritto di precedenza caratterizzate da traffico intenso laddove sussiste un rischio elevato che nell’attraversare la corsia ciclabile (6.09) il traffico motorizzato non rispetti il diritto di precedenza dei ciclisti.

Art. 11

La demarcazione speciale «Traffico tranviario in corrispondenza di passaggi pedonali» può essere utilizzata per evidenziare il diritto di precedenza delle carreggiate in corrispondenza di passaggi pedonali che attraversano i binari. Sui passaggi pedonali dotati di un im-

pianto di segnali luminosi non è consentita.

Allegato (art. 2 cpv. 4), titolo

Esempi di figure per la realizzazione, la configurazione e l’applicazione delle demar-

cazioni speciali

Allegato

Segnalazione di dossi artificiali (art. 9)

Occorre aggiungere la figura di un dosso circolare che in molti Comuni è utilizzato con successo per la moderazione del traffico in corrispondenza di intersezioni nelle zone 30.

Art. 10 Colorazione rossa delle corsie ciclabili in punti pericolosi Pro Velo

In linea con Conferenza Bici Svizzera chiediamo che la colorazione rossa delle infrastrutture ciclabili sia consentita anche al di fuori dei punti pericolosi.

Proposta di modifica: l’articolo 10 deve essere integrato o modificato in modo da far sì che la colorazione rossa delle infrastrutture ciclabili sia di principio consentita laddove le autorità esecutive lo ritengano opportuno entro il loro margine di discrezionalità. Tra le possibili finalità di utilizzo si possono menzionare quella di evidenziare la continuità o la qualità di un collegamento ciclabile, di segnalare la transizione tra diversi tipi di guida o di aumentare l’attenzione nelle aree miste. Si deve poter applicare la colorazione rossa non solo sulle corsie ciclabili, ma anche sulle piste e sulle vie ciclabili.

A titolo eventuale proponiamo di migliorare l’articolo 10 dell’ordinanza in questo senso:

L’attuale possibilità di utilizzo deve essere estesa ad altre situazioni, in particolare a vie ciclabili o marciapiedi su cui è consentito il transito di biciclette. In corrispondenza di imbocchi o di attraversamenti anche questi tratti devono poter essere resi meglio riconoscibili mediante la colorazione rossa. Chiediamo pertanto che il termine «corsie ciclabili» sia sostituito

con «superfici destinate alla ciclomobilità».

Chiediamo inoltre che nel passaggio «... laddove sussiste un rischio elevato che nell’attraversare la corsia ciclabile (6.09) il traffico motorizzato non rispetti il diritto di precedenza dei ciclisti», il termine restrittivo «traffico motorizzato» sia sostituito dal termine più generale «utenti della strada». In questo modo si potrebbero demarcare in rosso anche altri punti quali le intersezioni di itinerari ciclabili o zone di attesa dotate di impianti luminosi.

Art. 8

Mancano le figure della demarcazione a forma di tulipano (p. 6) che indica il diritto di precedenza da destra per le biciclette che circolano in senso inverso su strade a senso unico o su strade secondarie vietate ai veicoli a motore.

− Il Consiglio federale propone di colorare in rosso le corsie ciclabili solo in punti pericoli UCS

su strade principali e di strade secondarie con diritto di precedenza (come nelle istruzioni vigenti). La Città di Berna suggerisce invece di estendere questo impiego restrittivo della colorazione rossa, accordando un conseguente margine di manovra alle autorità esecutive competenti. Si deve cioè poter applicare la colorazione rossa alle infrastrutture ciclabili, oltre che nell’ambito di impiego menzionato, anche nelle seguenti situazioni: su corsie ciclabili anche al di fuori dei punti di pericolo, su piste ciclabili lungo o accanto a strade, agli incroci e sulle vie ciclabili. La presente proposta di modifica non mira a introdurre un nuovo obbligo, ma a creare ulteriori possibilità di applicazione in funzione delle situazioni locali e a uniformare le misure, in particolare il colore, a livello svizzero. La volontà o meno di sopportare i maggiori costi legati alla colorazione rossa sarebbero quindi essenzialmente a discrezione delle autorità esecutive competenti, cosa che appare corretta alla luce delle diverse esigenze e priorità locali.

− Art. 11 Traffico tranviario in corrispondenza di passaggi pedonali: Passaggi pedonali: