Rapporto sui risultati OSStr
Consultazione 2024/50: Revisione parziale dell’ordinanza sulla segnaletica stradale per trasporre i contenuti più importanti di alcune norme tecniche nella legislazione federale sulla segnaletica stradale; Revisione parziale dell’ordinanza sull’ammissione alla circolazione relativamente al corso di teoria della circolazione · 97 pagine
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4) L’ultima frase potrebbe essere interpretata, in determinate circostanze, come un divieto
assoluto di attraversamento pedonale nelle zone con limite di velocità di 30 km/h, cosa non
corretta. visto che a certe condizioni i passaggi pedonali sono consentiti anche nelle zone
30. Chiediamo pertanto di sopprimere l’espressione «in particolare nelle zone con limite di
velocità di 30 km/h».
Non siamo d’accordo con l’articolo 12 capoverso 1. Non è ammissibile che, passando per Architettura senza l’applicazione di demarcazioni speciali, venga indirettamente introdotto un divieto dei pas- ostacoli, SBb, FSC saggi pedonali nelle zone 30. Questo divieto è in contrasto con l’ordinanza del DATEC con-
cernente le zone con limite di velocità massimo di 30 km/h e le zone d’incontro, che li am-
mette eccezionalmente nelle zone 30. Da quando sono state integrate nelle zone 30 anche
le strade orientate al traffico, la normativa contenuta nell’ordinanza del DATEC concernente
le zone con limite di velocità massimo di 30 km/h e le zone d’incontro non è più al passo
con i tempi, per cui mantenere il divieto in questa forma non è più fattibile. Esigenze giusti-
ficate di dare la precedenza a strade orientate al traffico anche in zone 30 derivano già solo
dalla LDis, per esempio sui collegamenti della rete di percorsi pedonali o alle fermate.
La demarcazione con le impronte di scarpe non è inoltre conforme alla LDis e non può
essere recepita dalla Confederazione. Soprattutto le persone con disabilità visive hanno un
elevato bisogno di poter riconoscere attraversamenti idonei. Se questi sono contrassegnati
esclusivamente in modo visivo con le impronte gialle, non sono riconoscibili per le persone
ipovedenti. Non è quindi rispettato il principio di parità. Se le demarcazioni sono importanti
per la sicurezza o l’orientamento di tutti i pedoni, al posto delle impronte di scarpe devono
essere utilizzati campi di attenzione visivo-tattili secondo l’articolo 72a OSStr.
Proposta di modifica: l’articolo 10 deve essere integrato o modificato in modo da far sì che Conferenza Bici, la colorazione rossa delle infrastrutture ciclabili sia di principio consentita laddove le autorità Dübendorf, Uster, esecutive lo ritengano opportuno entro il loro margine di discrezionalità. Tra le possibili fina- WiC lità di utilizzo si possono menzionare quella di evidenziare la continuità o la qualità di un
collegamento ciclabile, di segnalare la transizione tra diversi tipi di guida o di aumentare
l’attenzione nelle aree miste. Si deve dunque poter applicare la colorazione rossa non solo
sulle corsie ciclabili, ma anche sulle piste e sulle vie ciclabili.
Un’infrastruttura ciclabile colorata di rosso contribuisce in modo significativo al migliora- SvizzeraMobile mento della qualità del traffico ciclistico da noi auspicato. Le istruzioni devono essere modi-
ficate in modo tale da consentire la colorazione continua dell’infrastruttura ciclabile, anche
al di fuori dei punti pericolosi. Per quanto concerne la motivazione, l’importanza e l’urgenza
di questa modifica, rimandiamo al dettagliato parere della Conferenza svizzera delle bici-
clette, che sosteniamo integralmente.
La demarcazione speciale «Velocità massima 30 su tratti stradali» (art. 7) deve essere sop- stradasvizzera pressa perché si confonde con la segnaletica di una zona 30, il che comporterebbe un ri-
schio di incidente in caso di confusione a livello di precedenza.
Art. 7: su un tratto di strada principale la demarcazione speciale «Velocità massima 30 su TCS tratti stradali» può essere confusa con quella di una zona 30, il che può generare incertezza,
specie alle intersezioni, a livello di precedenza. Il TCS raccomanda quindi di sopprimere
l’articolo 7.
Osservazione generale: La descrizione del simbolo menzionato all’articolo 11 non è ripro- UTP dotta correttamente nella figura corrispondente (simbolo del tram 1.18 al posto del punto
esclamativo). Utilizzare qui i simboli e i cartelli in maniera coerente.
Art. 10 Colorazione rossa delle corsie ciclabili in punti pericolosi: ATA
1. Il fatto che la demarcazione speciale «Colorazione rossa delle corsie ciclabili in punti
pericolosi» possa essere utilizzata solo sulle corsie ciclabili ci sembra troppo restrittivo: è
immaginabile che vi siano anche altri punti pericolosi non demarcati come corsie ciclabili,
per esempio ciclovie o marciapiedi su cui è consentito il transito di biciclette. In corrispon-
denza di imbocchi o di attraversamenti anche questi tratti devono poter essere resi meglio
riconoscibili mediante la colorazione rossa. Chiediamo pertanto che il termine «corsie cicla-
bili» sia sostituito con «superfici destinate alla ciclomobilità».
2. Appoggiamo inoltre la richiesta di Conferenza Bici Svizzera secondo cui i Cantoni e le
città dovrebbero avere la possibilità di colorare le proprie infrastrutture ciclabili su tutta la
superficie e non solo nei punti pericolosi, come già avviene in altri Paesi. Il disegno esclude
questa possibilità. Chiediamo pertanto che l’articolo 10 venga integrato o modificato in modo
da far sì che la colorazione rossa delle infrastrutture ciclabili sia di principio consentita lad-
dove le autorità esecutive lo ritengano opportuno entro il loro margine di discrezionalità.
Motivazione: gli incidenti tra biciclette e veicoli a motore non avvengono unicamente in cor-
rispondenza dei punti pericolosi. La colorazione consente di rendere più visibili per il traffico
motorizzato le superfici utilizzate dai ciclisti. Per il traffico ciclistico la colorazione rossa con-
tinua rende intuitivo il percorso ciclabili consigliato.