Rapporto sui risultati OSStr
Consultazione 2024/50: Revisione parziale dell’ordinanza sulla segnaletica stradale per trasporre i contenuti più importanti di alcune norme tecniche nella legislazione federale sulla segnaletica stradale; Revisione parziale dell’ordinanza sull’ammissione alla circolazione relativamente al corso di teoria della circolazione · 97 pagine
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Art. 10 Abs. 2: TG
La colorazione rossa delle corsie ciclabili è prevista dall’ordinanza solo all’interno della cor-
sia ciclabile stessa. Riteniamo invece che sia opportuna anche su vie ciclabili molto trafficate
come pure in corrispondenza di punti di accesso e di uscita (p. es. presso le stazioni di
servizio).
Art. 12 Abs. 2:
Le impronte di scarpe gialle devono essere applicate sul marciapiede a una distanza di 10
– 30 cm dal margine della carreggiata su entrambi i lati della strada. Partiamo dal presup-
posto che siano soprattutto i bambini a posizionarsi su queste demarcazioni per avere una
visione d’insieme del punto di attraversamento. Riteniamo pertanto più funzionale allo scopo
che siano poste a una distanza di 30 ‒ 50 cm dal margine della carreggiata.
Tuttavia: secondo l’articolo 5 capoverso 3 dell’ordinanza del DATEC sulle demarcazioni ZG speciali le zone con limite di velocità di 30 km/h sono indicate dalla parola «ZONA» e dal
numero «30» in caratteri bianchi. Secondo il capoverso 2 questa demarcazione può essere
applicata anche su strade orientate al traffico integrate nelle zone con limite di velocità di 30
km/h. Rispetto a queste, sulle strade non orientate al traffico nelle zone con limite di velocità
di 30 km/h la demarcazione deve essere limitata all’indicazione del limite di velocità, ossia
al numero «30»
Siamo sostanzialmente d’accordo con l’ordinanza del DATEC sulle demarcazioni speciali. ZH Abbiamo tuttavia una proposta di integrazione riguardo all’articolo 10.
La demarcazione speciale «Colorazione rossa delle corsie ciclabili in punti pericolosi» non
dovrebbe essere applicata solo sulle corsie ciclabili, ma anche sulle ciclovie (v. figura).
Il fatto che la demarcazione speciale «Colorazione rossa delle corsie ciclabili in punti peri- 2ruote, Velosuisse colosi» possa essere utilizzata solo sulle corsie ciclabili ci sembra troppo restrittivo: è imma-
ginabile che vi siano anche altri punti pericolosi non demarcati come corsie ciclabili, per
esempio ciclovie o marciapiedi su cui è consentito il transito di biciclette. In corrispondenza
di imbocchi o di attraversamenti anche questi tratti devono poter essere resi meglio ricono-
scibili mediante la colorazione rossa. Chiediamo pertanto che il termine «corsie ciclabili» sia
sostituito con «superfici destinate alla ciclomobilità».
upi approva la nuova ordinanza solo con riserva. upi
Non ci è chiaro per quale motivo la demarcazione indicante il diritto di precedenza da destra L-drive non debba essere ammessa per le zone d’incontro. La precedenza da destra e la relativa
indicazione non dipende dalla zona. Dipende dal fatto di riconoscere l’incrocio come un
punto in cui è prevista la precedenza da destra. Di conseguenza tale indicazione può essere
necessaria anche in una zona d’incontro.
Il campo d’applicazione delle demarcazioni speciali è già fortemente limitato a livello di or- CDSCS, SCPCS dinanza. Le relative regolamentazioni e precisazioni possono essere stabilite in norme tec-
niche. Gli adeguamenti seguenti rendono il loro utilizzo più flessibile, restando comunque
adeguati e moderati rispetto all’ordinanza.
Art. 4 CDSCS, UCS,
La demarcazione speciale «Possibile presenza di bambini» può essere utilizzata per indi- SCPCS care situazioni pericolose in corrispondenza di scuole, scuole dell’infanzia e altre istituzioni
con elevata presenza di bambini in aggiunta al segnale di pericolo «Bambini» (1.23).
Art. 8
La demarcazione speciale «Diritto di precedenza da destra» può essere utilizzata per evi-
denziare il diritto di precedenza da destra su strade secondarie previsto per legge, laddove