Rapporto sui risultati OSStr
Consultazione 2024/50: Revisione parziale dell’ordinanza sulla segnaletica stradale per trasporre i contenuti più importanti di alcune norme tecniche nella legislazione federale sulla segnaletica stradale; Revisione parziale dell’ordinanza sull’ammissione alla circolazione relativamente al corso di teoria della circolazione · 97 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 88Fedlex · Rapporto sui risultati
È auspicabile prevedere questa demarcazione anche nei punti di attraversamento in cui è presente un passaggio pedonale dotato di un’isola salvagente davanti ai binari o interrotto dai binari. Si tratta per finire di «avvertire» i pedoni della presenza del tram. I pittogrammi riferiti a questo articolo rappresentati nella figura 6 dovrebbero essere orientati anche nel senso in cui viaggia il tram, ossia nella direzione di marcia.
− Il campo d’applicazione delle demarcazioni speciali è già fortemente limitato a livello di
ordinanza. Le relative regolamentazioni e precisazioni possono essere stabilite in norme tecniche. Gli adeguamenti seguenti rendono il loro utilizzo più flessibile, restando comunque adeguati e moderati rispetto all’ordinanza.
La trasposizione delle istruzioni in un’ordinanza è sostanzialmente apprezzabile. Per garan- VSS tire anche in futuro una configurazione unitaria, occorre indicare che i segnali devono essere configurati secondo apposite istruzioni e norme, cosa che può essere fatta aggiungendo per esempio una menzione in questo senso nel nuovo articolo 3 capoverso 3.
Sostanzialmente contrari (croce su «NO» nel questionario o affermazione in tal senso)
AI, AR, GE, SG, VD, AG Velo VERDI, AG Velo PSS, Brunner, Mobilità pedonale, Graf, Grossenbacher, Architettura senza ostacoli, SBb, FSC, SvizzeraMobile, stradasvizzera, TCS, Uster, ATA, UTP, WiC
Nella nuova ordinanza mancano le dimensioni delle demarcazioni speciali, presenti invece AI, AR, SG nella norma. A differenza delle altre demarcazioni, non sono neppure stabilite negli allegati. Si dovrebbe pertanto creare un allegato per la nuova ordinanza.
Il Cantone di Ginevra ritiene che la nuova ordinanza dovrebbe essere armonizzata con le GE norme europee per garantire maggiore chiarezza e una maggiore sicurezza per i ciclisti. Sembra, analogamente, che la prassi svizzera vari a seconda dei Cantoni e dell’uso che fanno della colorazione dei percorsi e/o strisce ciclabili. Va imposta un’unica prassi su tutto il territorio nazionale.
L’articolo 10 relativo alla colorazione rossa delle corsie ciclabili in punti pericolosi, ossia alle VD corsie ciclabili poste lungo strade principali e secondarie, è eccessivamente restrittivo. Deve potersi applicare in qualsiasi punto giudicato pericoloso dalle autorità competenti secondo criteri oggettivi quali la mancanza di visibilità (p. es. all’intersezione tra un percorso ciclo- pedonale misto e un asse senza visibilità). Nel caso delle ciclopiste la Confederazione dovrebbe, più in generale, non solo autorizzare, ma anche incoraggiare l’utilizzo di superfici colorate e di materiali che si distinguano dalla carreggiata sull’esempio di altri Paesi. A complemento della segnaletica e delle demarcazioni stradali, questi elementi consentono di migliorare la visibilità delle infrastrutture ciclabili, di guidare gli utenti in maniera intuitiva, di moderare la velocità riducendo otticamente la larghezza della carreggiata e di ridurre le isole di calore utilizzando colori e materiali più chiari rispetto all’asfalto
Mobilità pedonale Svizzera è d’accordo nel principio con la nuova ordinanza. Mobilità pedonale
Art. 5: Mobilità pedonale Svizzera accoglie con favore che si possa ora esplicitamente indicare una zona 30 anche su strade orientate al traffico, se integrate in zone 30.
Mobilità pedonale Svizzera chiede che le indicazioni di velocità massime divergenti possano essere applicate sulla carreggiata come demarcazione non solo nelle zone 30 e nelle zone d’incontro. Queste indicazioni aiutano a evidenziare un limite di velocità massimo divergente anche su strade orientate al traffico. Questa possibilità dovrebbe sostanzialmente essere data ovunque vi siano velocità massime divergenti (p. es. anche fuori delle località con limite di velocità massimo di 60 km/h).
Art. 12: Mobilità pedonale Svizzera ha parecchie osservazioni su questa demarcazione:
1) La demarcazione «Punti di attraversamento senza passaggi pedonali» dovrebbe sostanzialmente indicare un punto di attraversamento idoneo, con buone condizioni di visibilità. Affinché questa indicazione possa adempiere la sua funzione occorrerebbe garantire che nel raggio visivo necessario per l’attraversamento non sia consentito né parcheggiare né fermarsi.
Mobilità pedonale Svizzera chiede che l’applicazione di questa demarcazione sia limitata ai tratti con divieto di sosta e che la sua apposizione comporti, come per i passaggi pedonali, la disposizione di un divieto di sosta.
2) La demarcazione di un punto di attraversamento senza passaggio pedonale è di fatto utile anche per le persone ipovedenti. Disturba quindi che sia di principio applicata senza elementi tattili.
Mobilità pedonale Svizzera chiede che questa demarcazione sia combinata con un’area di attenzione (art. 72a OSStr).
3) Il punto di attraversamento ideale per i pedoni non si trova sempre esattamente nello stesso punto dei due lati della carreggiata. Per consentire un margine di manovra, Mobilità pedonale Svizzera chiede che nel capoverso 2 venga soppressa la formulazione «su entrambi i lati della strada».