Rapporto sui risultati
Consultazione 2024/6: Nuovo regime di immatricolazione dei veicoli – Revisione parziale di cinque ordinanze in materia di circolazione stradale · 65 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 38Fedlex · Rapporto sui risultati
Riferimento: ASTRA-24-27.1-3/2/3/10/2
32. Revisione parziale OAC: Siete d’accordo con il nuovo articolo 72b «Predisposizione di una raccolta dati elettronica del singolo veicolo» AP-OAC?
Art. 72b Predisposizione di una raccolta dati elettronica del singolo veicolo
1
Se è effettuata una comunicazione elettronica ai sensi dell’articolo 72a, l’USTRA ottiene, da una banca dati centrale europea o dall’autorità estera competente, un certificato di conformità UE in formato elettronico di cui all’articolo 37 del regolamento (UE) 2018/85813 sulla base del quale e dei dati comunicatigli predispone nel sistema d’informazione sull’ammissione alla circolazione (SIAC) una raccolta dati elettronica del singolo veicolo (art. 30 segg. OETV14).
2
Se il certificato di conformità europeo non può essere ottenuto in formato elettronico, l’importatore del veicolo deve fornire tale certificato all’USTRA in formato cartaceo.
3
Su richiesta dell’importatore, per veicoli rientranti nel campo di applicazione dell’ordinanza sul CO2 del 30 novembre 201215, l’USTRA può registrare i dati necessari per l’immatricolazione contenuti in un certificato di conformità UE in formato cartaceo di cui all’articolo 36 del regolamento (UE) 2018/858 nonché i dati di importazione e, sulla loro base, predisporre nel SIAC una raccolta dati elettronica del singolo veicolo.
4L’USTRA informa l’importatore o il costruttore una volta disponibile la raccolta dati
elettronica del singolo veicolo.
Sostanziale approvazione:
SO, economiesuisse, auto-schweiz, Handel Schweiz, VFAS, BFH, Verband Lohnunternehmer Schweiz
SO È fondamentale che gli uffici della circolazione stradale possano consultare tutti i dati.
33. Revisione parziale OAC: Siete d’accordo in linea di principio che l’USTRA sia incaricato di trattare ed elaborare i dati dei singoli veicoli sulla base dei certificati di conformità UE in formato elettronico o (meno frequentemente) cartaceo, compito finora spettante agli uffici della circolazione stradale (attenzione: l’immatricolazione dei veicoli rimane di competenza di questi ultimi)?
Sostanziale approvazione:
ZH, BE, LU, UR, SZ, OW, NW, GL, ZG, FR, SO, BS, BL, SH, AR, AI, GR, AG, TG, TI, VD, VS, GE, JU,
economiesuisse, USAM, asa, UPSA, auto-schweiz, Tecnica Agricola Svizzera, Handel Schweiz, VFAS, BFH,
Verband Lohnunternehmer Schweiz, Kyburz Switzerland AG
LU È opportuno disporre di un ufficio di elaborazione centralizzato. tuttavia, l’USTRA
deve garantire la qualità dei dati.
UR, NW, BS, BL, SH, È importante che gli uffici della circolazione stradale possano consultare tutti i dati. AR, AI, GR, TG, VS, asa
ZG L’ufficio della circolazione stradale deve poter accedere e consultare i dati del
veicolo.
AG Spetta all’USTRA assicurarsi che il certificato sia ancora valido. Altrimenti, se un
certificato non è più valido, deve essere chiaramente riconoscibile dalle autorità d’immatricolazione.
VD, GE In base al rapporto esplicativo è prevista una comunicazione nel caso non esista né
un eCOC né un COC. In questa situazione, è indispensabile che i dati relativi al CO2 rilevati dall’USTRA e comunicati all’UFE siano conformi, tanto più che sono ripresi per il calcolo dell’imposta di circolazione vodese/ginevrina. L’ufficio della
circolazione stradale farà quindi riferimento ai dati registrati dall’USTRA.
economiesuisse, VFAS Sì, ma non devono essere generati costi aggiuntivi.
USAM L’USAM accetta che il trattamento e l’elaborazione dei dati dei singoli veicoli tratti da
CoC ed eCoC siano effettuati da un’autorità nazionale.
auto-schweiz, Handel Sì, il trattamento dei dati deve essere effettuato da un’autorità nazionale.
Schweiz
13Regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all’omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, che modifica i regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 e abroga la direttiva 2007/46/CE; GU L 151 del 14.6.2018, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento delegato (UE) 2022/2236, GU L 296 del 16.11.2022, pag. 1.
14RS 741.41
15 RS 641.711
38/65 ASTRA-D-33DB3401/688