Rapporto sui risultati
Consultazione 2024/6: Nuovo regime di immatricolazione dei veicoli – Revisione parziale di cinque ordinanze in materia di circolazione stradale · 65 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 42Fedlex · Rapporto sui risultati
Riferimento: ASTRA-24-27.1-3/2/3/10/2
l’autorizzazione corrispondente deve essere registrata nel SIAC. Quando si stampa una nuova licenza di circolazione (cambio di domicilio, vendita, ecc.), oltre al nuovo rapporto potenza/peso, nella licenza viene registrata automaticamente anche l’autorizzazione corrispondente. Se, come proposto nella consultazione, l’autorizzazione non è gestita a livello centrale ma cantonale, l’iscrizione al momento dell’immatricolazione cantonale non può essere garantita. Sono prevedibili reclami da parte dei clienti.
Ogni volta che viene stampata una nuova licenza presso l’ufficio della circolazione stradale competente l’onere aggiuntivo per il controllo sarebbe notevole (controllo manuale sul 100 % di tutti i motoveicoli con potenza inferiore a 35 kW anziché
inserimento dello 0,367 % dei motoveicoli). Il personale non è in grado di giudicare se l’iscrizione debba essere effettuata o meno. In caso di cambiamento di Cantone, non è possibile determinare quale metodo di calcolo sia stato utilizzato sulla base di una licenza di circolazione emessa al di fuori del Cantone.
In alternativa, i Cantoni competenti dei veicoli interessati (in totale 1500) potrebbero adeguare/correggere una sola volta le proprie licenze di circolazione ed effettuare l’iscrizione tecnica, una soluzione questa molto più praticabile. Queste registrazioni verrebbero acquisite dal nuovo Cantone anche in caso di cambiamento del Cantone.
Al fine di uniformare le registrazioni nella licenza di circolazione, deve essere previsto un nuovo punto nella direttiva 6 dell’asa.
La licenza di circolazione non prevede inoltre alcuna autorizzazione alla guida del veicolo con una determinata categoria di licenza di condurre. Si dovrebbe pertanto inserire una nota tecnica sulle modalità di calcolo del rapporto potenza/peso (p. es.
codice XY: modalità di calcolo del rapporto potenza/peso modificata, secondo il tipo di calcolo precedente = 0.18 kw/kg).
Inoltre, la formulazione relativa all’autorizzazione alla guida non è sufficiente. Riteniamo che per beneficiare delle disposizioni transitorie debba essere determinante la data dell’esame e non la data di rilascio della licenza di condurre.
SZ A causa del quantitativo ridotto (circa 1500 motoveicoli in tutta la Svizzera) non è
necessaria una disposizione transitoria. Sarebbe più utile modificare in un’unica azione tutte le licenze di circolazione e inserire la nota tecnica.
GL Per i motoveicoli immatricolati, l’indicazione del rapporto potenza/peso non dovrebbe essere ricalcolata. Il nuovo calcolo si dovrebbe applicare soltanto ai motoveicoli
immatricolati per la prima volta. Sarebbe opportuno evitare elaborazioni complicate e soggette a errori da parte degli uffici della circolazione stradale per quanto riguarda la registrazione nella licenza di circolazione.
FR Le disposizioni transitorie di cui all’articolo 151q sono adeguate, ma anche la
corrispondente decisione derogatoria (nuovo codice nella licenza di circolazione)
dovrebbe essere già registrata dall’USTRA nel SIAC.
Secondo l’USTRA, in tutta la Svizzera sono interessati circa 1500 motoveicoli
(0,367 %). Proprio per questi veicoli, a partire dall’entrata in vigore della nuova
normativa, l’autorizzazione corrispondente deve essere registrata nel SIAC.
Quando si stampa una nuova licenza di circolazione (cambio di domicilio, vendita, ecc.), oltre al nuovo rapporto potenza/peso, nella licenza viene registrata automaticamente anche l’autorizzazione corrispondente.
Se, come proposto nella consultazione, l’autorizzazione non è gestita a livello centrale, ma cantonale, l’iscrizione al momento dell’immatricolazione cantonale non può essere garantita. Sono prevedibili reclami da parte dei clienti.
L’onere aggiuntivo per il controllo sarebbe notevole (controllo manuale sul 100 % di tutti i motoveicoli con potenza inferiore a 35 kW anziché inserimento dello 0,367 % dei motoveicoli) ogni volta che viene stampata una nuova licenza presso l’ufficio della circolazione stradale competente.
Il capoverso 2 deve essere eliminato.
AG L’autorità d’immatricolazione non rileva se questa posizione subisce un cambiamento minimo. Deve essere il cliente ad avere il controllo della situazione. Nel Canton Argovia, nel calcolo vengono già detratti 75 kg dal peso a vuoto, quindi probabilmente non ci sarebbero differenze (il layout della licenza di circolazione deve essere adattato).
42/65 ASTRA-D-33DB3401/688