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Consultazione 2024/78: Legge federale sulle misure per la lotta contro le malattie rare · 13 pagine

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Legge «%ASFF_YYYY_ID»

1. siano designate strutture di assistenza specializzate conformi ai criteri di cui all’articolo 27,

2. siano coinvolte le cerchie interessate,

3. siano rispettate le pianificazioni cantonali in materia di assistenza sanitaria, in particolare nell’ambito della medicina altamente specializzata,

4. si tenga debitamente conto degli sviluppi internazionali.

Art. 27 Criteri per la designazione delle strutture di assistenza

specializzate in malattie rare

I beneficiari di un aiuto finanziario designano strutture di assistenza specializzate che:

a. contribuiscano a un accesso il più possibile rapido e semplice alle prestazioni sanitarie adeguate;

b. contribuiscano a una collaborazione efficiente ed efficace tra gli attori, al fine di garantire un’assistenza sanitaria di qualità elevata; e

c. siano armonizzate a livello nazionale.

Sezione 2: Aiuti finanziari per attività di informazione e di consulenza

Art. 28 Aiuti finanziari

Nei limiti dei crediti stanziati, la Confederazione può concedere aiuti finanziari per:

a. diffondere al pubblico informazioni sanitarie sulle malattie rare;

b. fornire informazioni sanitarie sulle malattie rare, in particolare a:

1. pazienti e relativi congiunti,

2. professionisti della salute che si occupano dello screening, della diagnosi o della terapia delle malattie rare oppure della riabilitazione o della cura dei pazienti,

c. raccogliere, analizzare e coordinare informazioni sanitarie per organizzazioni che le diffondono al pubblico;

d. organizzare e svolgere sessioni di formazione e aggiornamento per le persone di cui alla lettera b;

e. sostenere gruppi di auto-aiuto.