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Consultazione 2024/78: Legge federale sulle misure per la lotta contro le malattie rare · 13 pagine
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Legge «%ASFF_YYYY_ID»
Art. 5 Diritto esecutivo
1Il Consiglio federale stabilisce:
a. la cerchia delle persone e delle istituzioni soggette all’obbligo di notifica;
b. le malattie rare da notificare, tenendo conto dello stato della scienza medica e degli standard internazionali riconosciuti;
c. i dati da notificare, tenendo conto dello stato della scienza medica e degli standard internazionali riconosciuti;
d. la modalità di trasmissione dei dati, tenendo conto dello stato della tecnica, compresi gli standard per le interfacce, i formati e la struttura dei dati;
e. i termini della notifica.
2Garantisce che tutte le persone e le istituzioni soggette all’obbligo di notifica possano adempiere tale obbligo a fronte di un onere amministrativo proporzionato.
3Può autorizzare l’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) a stabilire esigenze di cui al capoverso 1 lettere b–d.
Sezione 3: Diritti dei pazienti in relazione al trattamento dei dati
Art. 6 Informazione
Il servizio di registrazione deve informare i pazienti debitamente e in forma adeguata su:
a. la natura, lo scopo e l’estensione del trattamento dei dati;
b. i compiti del servizio di registrazione;
c. i loro diritti per quanto concerne l’opposizione di cui all’articolo 8 e la protezione dei dati;
d. le misure di protezione e sicurezza dei dati personali.
Art. 7 Periodo di riflessione
Dopo l’informazione di cui all’articolo 6, il servizio di registrazione deve concedere ai pazienti un adeguato periodo di riflessione per eventualmente opporsi secondo l’articolo 8.
Art. 8 Opposizione
1I pazienti hanno il diritto di opporsi alla registrazione dei propri dati in ogni momento senza addurre motivi.
2I pazienti i cui dati sono registrati (pazienti registrati) hanno inoltre il diritto di opporsi in ogni momento senza addurre motivi: