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Consultazione 2024/78: Legge federale sulle misure per la lotta contro le malattie rare · 13 pagine
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Legge «%ASFF_YYYY_ID»
Art. 15 Altri compiti
1Il Consiglio federale può affidare al servizio di registrazione i seguenti altri compiti:
a. provvedere a un’analisi epidemiologica regolare dei dati registrati;
b. sostenere la ricerca e la valutazione della qualità delle diagnosi e della terapia nell’ambito delle malattie rare;
c. informare regolarmente:
1. i pazienti registrati sui gruppi di auto-aiuto esistenti,
2. la popolazione sulla registrazione delle malattie rare;
d. pubblicare:
1. annualmente, le principali analisi epidemiologiche in una forma rispondente ai bisogni degli utenti,
2. regolarmente, un rapporto sanitario nazionale sulle malattie rare in Svizzera.
2La pubblicazione non deve permettere di risalire ai pazienti e alle istituzioni interessati.
Art. 16 Trasmissione e anonimizzazione dei dati
1Il servizio di registrazione può trasmettere dati aggregati sul numero di pazienti registrati affetti da una determinata malattia alle organizzazioni beneficiarie di un aiuto finanziario per la determinazione, la designazione e il controllo delle strutture di assistenza specializzate, nella misura in cui ciò sia necessario a migliorare l’assistenza ai pazienti o la determinazione, la designazione o il controllo delle strutture di assistenza specializzate.
2Anonimizza i dati registrati non appena lo permette lo scopo del trattamento dei dati, al più tardi però 40 anni dopo il decesso della persona registrata.
Sezione 5: Registro
Art. 17 Contenuto del registro
1Il registro contiene i dati seguenti:
a. i dati personali dei pazienti interessati;
b. i dati sulla diagnosi delle malattie rare nonché la data e le cause del decesso dei pazienti registrati;
c. i dati sull’informazione di cui all’articolo 6 e sulle opposizioni;
d. i dati di contatto della persona o dell’istituzione notificante.
2Quale identificatore personale è utilizzato il numero AVS.