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Consultazione 2024/78: Legge federale sulle misure per la lotta contro le malattie rare · 13 pagine
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Legge «%ASFF_YYYY_ID»
Art. 33 Delega di compiti esecutivi
1Il Consiglio federale può delegare a organizzazioni di diritto pubblico o privato o a persone giuridiche con sede in Svizzera i seguenti compiti:
a. i compiti del servizio di registrazione;
b. i compiti del servizio di coordinamento dei dati.
2Stabilisce la durata della delega.
3Se più organizzazioni o persone entrano in linea di conto per l’adempimento di un compito di cui al capoverso 1, incarica l’UFSP di indire un bando pubblico conformemente all’articolo 15b della legge del 5 ottobre 19907 sui sussidi per delegare il compito.
4Ogni organizzazione o persona incaricata ha diritto a un’indennità per le spese risultanti dall’adempimento dei compiti ad essa delegati; la Confederazione può versare un’indennità forfettaria.
5Le organizzazioni e le persone incaricate di svolgere i compiti di cui al capoverso 1 lettere a e b possono utilizzare sistematicamente il numero AVS per adempiere i compiti loro delegati.
6Il Consiglio federale disciplina la vigilanza sulle organizzazioni e sulle persone incaricate.
Art. 34 Condizioni per la delega di compiti
Le organizzazioni e le persone di cui all’articolo 33 che svolgono un compito esecutivo devono soddisfare le seguenti condizioni:
a. assicurare un’attuazione coordinata a livello nazionale;
b. disporre delle capacità e delle conoscenze specialistiche necessarie nonché di sufficiente esperienza e competenza, in particolare nei seguenti ambiti:
1. in ambito sanitario e nel relativo settore di attività,
2. nel trattamento di dati personali degni di particolare protezione conformemente al diritto sulla protezione dei dati,
3. nella gestione della qualità;
c. essere in contatto con istituzioni e organizzazioni nazionali e internazionali.
Art. 35 Comunicazione dei dati
I servizi federali cui compete l’esecuzione della presente legge, nonché le organizzazioni e le persone incaricate di svolgere compiti previsti dalla medesima possono comunicarsi a vicenda dati personali, compresi quelli relativi alla salute e dati genetici, di cui necessitano per l’adempimento dei compiti conferiti loro dalla presente legge.