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Consultazione 2024/78: Legge federale sulle misure per la lotta contro le malattie rare · 13 pagine

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Legge «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 33 Delega di compiti esecutivi

1Il Consiglio federale può delegare a organizzazioni di diritto pubblico o privato o a persone giuridiche con sede in Svizzera i seguenti compiti:

a. i compiti del servizio di registrazione;

b. i compiti del servizio di coordinamento dei dati.

2Stabilisce la durata della delega.

3Se più organizzazioni o persone entrano in linea di conto per l’adempimento di un compito di cui al capoverso 1, incarica l’UFSP di indire un bando pubblico conformemente all’articolo 15b della legge del 5 ottobre 19907 sui sussidi per delegare il compito.

4Ogni organizzazione o persona incaricata ha diritto a un’indennità per le spese risultanti dall’adempimento dei compiti ad essa delegati; la Confederazione può versare un’indennità forfettaria.

5Le organizzazioni e le persone incaricate di svolgere i compiti di cui al capoverso 1 lettere a e b possono utilizzare sistematicamente il numero AVS per adempiere i compiti loro delegati.

6Il Consiglio federale disciplina la vigilanza sulle organizzazioni e sulle persone incaricate.

Art. 34 Condizioni per la delega di compiti

Le organizzazioni e le persone di cui all’articolo 33 che svolgono un compito esecutivo devono soddisfare le seguenti condizioni:

a. assicurare un’attuazione coordinata a livello nazionale;

b. disporre delle capacità e delle conoscenze specialistiche necessarie nonché di sufficiente esperienza e competenza, in particolare nei seguenti ambiti:

1. in ambito sanitario e nel relativo settore di attività,

2. nel trattamento di dati personali degni di particolare protezione conformemente al diritto sulla protezione dei dati,

3. nella gestione della qualità;

c. essere in contatto con istituzioni e organizzazioni nazionali e internazionali.

Art. 35 Comunicazione dei dati

I servizi federali cui compete l’esecuzione della presente legge, nonché le organizzazioni e le persone incaricate di svolgere compiti previsti dalla medesima possono comunicarsi a vicenda dati personali, compresi quelli relativi alla salute e dati genetici, di cui necessitano per l’adempimento dei compiti conferiti loro dalla presente legge.

7 RS 616.1