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Consultazione 2024/78: Legge federale sulle misure per la lotta contro le malattie rare · 13 pagine
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Legge «%ASFF_YYYY_ID»
b. la modalità della trasmissione dei dati secondo l’articolo 20 capoverso 2 lettera a, tenendo conto dello stato della tecnica, compresi gli standard per le interfacce e i formati dei dati;
c. i requisiti per la preparazione e il collegamento corretti e sicuri secondo l’articolo 20 capoverso 2 lettera b;
d. i requisiti per l’infrastruttura di dati di cui all’articolo 21, comprese le esigenze relative alla sicurezza delle informazioni e alla protezione dei dati.
e. i requisiti per la messa a disposizione di dati di cui all’articolo 22, compresi quelli in materia di conservazione e anonimizzazione o di cancellazione.
2Garantisce che tutte le persone e le istituzioni soggette all’obbligo di trasmissione di cui all’articolo 20 capoverso 2 lettera a possano adempiere tale obbligo a fronte di un onere amministrativo proporzionato.
3Può autorizzare l’UFSP a stabilire una o più esigenze di cui al capoverso 1, dopo aver sentito il servizio di coordinamento dei dati.
Capitolo 3: Aiuti finanziari
Sezione 1: Aiuti finanziari per la determinazione, la designazione e il controllo delle strutture di assistenza specializzate
Art. 25 Aiuti finanziari
Nei limiti dei crediti stanziati, la Confederazione può concedere aiuti finanziari per:
a. determinare e designare le strutture di assistenza specializzate in malattie rare;
b. controllare se le designazioni di cui alla lettera a sono ancora appropriate.
Art. 26 Condizioni
Gli aiuti finanziari possono essere concessi a organizzazioni di diritto pubblico o a organizzazioni di diritto privato di utilità pubblica che:
a. conformemente al proprio regolamento o statuto, si occupano di determinare, designare o controllare le strutture di assistenza specializzate in malattie rare nonché di mettere in rete tali strutture a livello internazionale;
b. per svolgere i loro compiti si avvalgono di persone con le necessarie qualifiche professionali o esperienza nell’ambito delle malattie rare;
c. garantiscono che: