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Consultazione 2024/78: Legge federale sulle misure per la lotta contro le malattie rare · 13 pagine
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Legge «%ASFF_YYYY_ID»
Art. 29 Condizioni
Gli aiuti finanziari possono essere concessi a organizzazioni di diritto pubblico o privato che:
a. conformemente al proprio regolamento o statuto, si dedicano in misura significativa alle attività di cui all’articolo 28;
b. garantiscono che le attività di informazione o di consulenza siano adeguate alle esigenze, comprensibili e tengano conto dello stato delle conoscenze;
c. per svolgere i loro compiti si avvalgono di persone con le necessarie qualifiche professionali o esperienza nell’ambito delle malattie rare; e
d. sono attive a livello nazionale o di regione linguistica nonché trattino tutti i gruppi di malattie.
Sezione 3: Condizioni quadro, procedura e calcolo
Art. 30 Condizioni quadro
1La Confederazione può concedere un aiuto finanziario per un importo massimo pari al 50 per cento delle spese e dei costi imputabili.
2Gli aiuti finanziari sono concessi se i Cantoni versano almeno un contributo dello stesso importo.
3Gli aiuti finanziari possono essere concessi soltanto se le spese e i costi non sono rimborsati in virtù di altre disposizioni federali.
Art. 31 Procedura e calcolo
1La domanda di aiuto finanziario deve essere presentata all’UFSP.
2L’UFSP decide in merito alla concessione degli aiuti finanziari.
3Il Consiglio federale emana prescrizioni sul calcolo delle spese e dei costi nonché sulla procedura di concessione degli aiuti finanziari.
Capitolo 4: Attuazione e finanziamento
Sezione 1: Esecuzione e vigilanza
Art. 32 Esecuzione
1La Confederazione esegue la presente legge.
2Il Consiglio federale emana le disposizioni d’esecuzione.