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Consultazione 2024/78: Legge federale sulle misure per la lotta contro le malattie rare · 13 pagine

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Legge «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 29 Condizioni

Gli aiuti finanziari possono essere concessi a organizzazioni di diritto pubblico o privato che:

a. conformemente al proprio regolamento o statuto, si dedicano in misura significativa alle attività di cui all’articolo 28;

b. garantiscono che le attività di informazione o di consulenza siano adeguate alle esigenze, comprensibili e tengano conto dello stato delle conoscenze;

c. per svolgere i loro compiti si avvalgono di persone con le necessarie qualifiche professionali o esperienza nell’ambito delle malattie rare; e

d. sono attive a livello nazionale o di regione linguistica nonché trattino tutti i gruppi di malattie.

Sezione 3: Condizioni quadro, procedura e calcolo

Art. 30 Condizioni quadro

1La Confederazione può concedere un aiuto finanziario per un importo massimo pari al 50 per cento delle spese e dei costi imputabili.

2Gli aiuti finanziari sono concessi se i Cantoni versano almeno un contributo dello stesso importo.

3Gli aiuti finanziari possono essere concessi soltanto se le spese e i costi non sono rimborsati in virtù di altre disposizioni federali.

Art. 31 Procedura e calcolo

1La domanda di aiuto finanziario deve essere presentata all’UFSP.

2L’UFSP decide in merito alla concessione degli aiuti finanziari.

3Il Consiglio federale emana prescrizioni sul calcolo delle spese e dei costi nonché sulla procedura di concessione degli aiuti finanziari.

Capitolo 4: Attuazione e finanziamento

Sezione 1: Esecuzione e vigilanza

Art. 32 Esecuzione

1La Confederazione esegue la presente legge.

2Il Consiglio federale emana le disposizioni d’esecuzione.