Progetto
Consultazione 2024/78: Legge federale sulle misure per la lotta contro le malattie rare · 13 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 2Fedlex · Progetto
Legge «%ASFF_YYYY_ID»
Art. 2 Oggetto
1La presente legge disciplina:
a. la registrazione delle malattie rare e i diritti delle persone affette da una malattia rara (pazienti);
b. i compiti del servizio di registrazione delle malattie rare (servizio di registrazione);
c. il registro delle malattie rare (registro);
d. i compiti del servizio di coordinamento dei dati sulle malattie rare (servizio di coordinamento dei dati).
2La legge disciplina inoltre la concessione di aiuti finanziari per:
a. determinare e designare le strutture di assistenza specializzate in malattie rare nonché controllare la designazione;
b. svolgere attività di informazione e di consulenza sulle malattie rare.
Capitolo 2: Registrazione delle malattie rare
Sezione 1: Registrazione delle malattie tumorali rare
Art. 3
Le malattie tumorali rare sono registrate secondo la legge federale del 18 marzo 20163 sulla registrazione delle malattie tumorali.
Sezione 2: Obbligo di notifica
Art. 4 Persone e istituzioni soggette all’obbligo di notifica
1I medici, gli ospedali e le altre istituzioni sanitarie pubbliche o private che diagnosticano o trattano una malattia rara devono notificare al servizio di registrazione i seguenti dati:
a. i dati personali del paziente;
b. il numero AVS del paziente allo scopo di identificare in modo univoco la persona interessata e di aggiornare i dati immessi nel registro;
c. i dati sulla diagnosi;
d. i dati di contatto della persona o dell’istituzione notificante.
2Sono autorizzati a utilizzare sistematicamente il numero AVS per adempiere i loro obblighi di notifica.