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Consultazione 2024/78: Legge federale sulle misure per la lotta contro le malattie rare · 13 pagine

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Legge «%ASFF_YYYY_ID»

2. collegarli con i dati ricevuti dai richiedenti o incaricare l’UST di collegarli con dati statistici secondo la legge del 9 ottobre 19925 sulla statistica federale;

c. rendere tali dati accessibili per la riutilizzazione secondo gli articoli 21 e 22.

Art. 21 Infrastruttura di dati

1Il servizio di coordinamento dei dati può rendere accessibili i dati per la riutilizzazione soltanto in un’infrastruttura di dati sicura, interoperabile e affidabile.

2Si assicura che:

a. i dati resi accessibili possano essere riutilizzati soltanto nell’infrastruttura di dati; e

b. possano essere estratti dall’infrastruttura di dati soltanto dati aggregati o risultati di analisi.

Art. 22 Messa a disposizione di dati

1Il servizio di coordinamento dei dati può rendere accessibili i dati nell’infrastruttura di dati soltanto se:

a. sono riutilizzati unicamente per lo scopo previsto, nel rispetto della protezione dei dati e per un periodo di tempo limitato; e

b. i pazienti interessati non possono essere identificati.

2Il servizio di coordinamento dei dati garantisce, ove necessario, la possibilità di verificare i dati resi accessibili, le riutilizzazioni effettuate e i risultati delle analisi.

Art. 23 Rapporto con il diritto in materia di ricerca umana

I trattamenti di dati da parte del servizio di coordinamento dei dati e

dell’UST secondo gli articoli 20–22 non sottostanno alle disposizioni della legge del 30 settembre 20116 sulla ricerca umana.

Art. 24 Diritto esecutivo

1Il Consiglio federale stabilisce:

a. le modalità di presentazione della domanda e i criteri per la relativa accettazione;

5 RS 431.01

6 RS 810.30