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Consultazione 2024/78: Legge federale sulle misure per la lotta contro le malattie rare · 13 pagine
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Legge «%ASFF_YYYY_ID»
Art. 18 Servizi e persone autorizzati a trattare i dati
I servizi e le persone qui appresso sono autorizzati a consultare e trattare i dati seguenti:
a. il servizio di registrazione: i dati di cui necessita per svolgere i compiti previsti dagli articoli 12–16, compresi i dati personali e quelli relativi alla diagnosi;
b. il servizio di coordinamento dei dati: i dati di cui necessita per svolgere i compiti previsti dagli articoli 20–22, compresi i dati personali e quelli relativi alla diagnosi;
c. i pazienti registrati: i dati personali e quelli relativi a un’eventuale opposizione;
d. il competente servizio federale di vigilanza: i dati di cui necessita per vigilare sul servizio di registrazione e sul servizio di coordinamento dei dati, compresi i dati personali dei pazienti e quelli relativi alla diagnosi.
Art. 19 Diritto esecutivo
Per il registro, il Consiglio federale disciplina:
a. la struttura e il catalogo dei dati;
b. le responsabilità in materia di trattamento dei dati;
c. i diritti d’accesso, segnatamente la portata dei diritti d’accesso online;
d. le misure organizzative e tecniche necessarie per garantire la protezione e la sicurezza dei dati.
Sezione 6: Servizio di coordinamento dei dati
Art. 20 Gestione e compiti
1La Confederazione gestisce un servizio di coordinamento dei dati.
2Su richiesta, a scopo di ricerca o di valutazione della qualità della diagnosi e della terapia il servizio di coordinamento dei dati può:
a. raccogliere dati sulla diagnosi e sulla terapia delle malattie rare di persone registrate, compresi dati genetici, conservati da persone e istituzioni soggette all’obbligo di notifica; su richiesta, le persone e le istituzioni soggette all’obbligo di notifica sono tenute a trasmettere al servizio di coordinamento dei dati tutti i dati necessari;
b. in caso di dati raccolti secondo la lettera a e di dati del registro:
1. prepararli in vista di una loro riutilizzazione,