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Consultazione 2024/78: Legge federale sulle misure per la lotta contro le malattie rare · 13 pagine
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Legge «%ASFF_YYYY_ID»
Sezione 2: Finanziamento
Art. 36 Finanziamento
1I crediti necessari per la quotaparte della Confederazione sono iscritti nel preventivo.
2Il Consiglio federale disciplina il versamento dei contributi finanziari.
Capitolo 5: Disposizioni finali
Art. 37 Modifica di altri atti normativi
La legge federale del 18 marzo 20168 sulla registrazione delle malattie tumorali è modificata come segue:
Art. 24 cpv. 3
Abrogato
Art. 38 Obbligo di notifica per le malattie rare già diagnosticate
1Le persone e le istituzioni soggette all’obbligo di notifica sono tenute a notificare al servizio di registrazione, entro quattro anni dall’entrata in vigore della presente legge, i dati di cui all’articolo 4 capoverso 1 di tutte le persone cui è stata diagnosticata una malattia rara negli ultimi venti anni.
2Ciò si applica anche ai dati relativi alle persone decedute prima dell’entrata in vigore della presente legge.
3I pazienti devono essere informati della trasmissione dei dati. Per i pazienti deceduti prima dell’entrata in vigore della presente legge, non è necessario informare i congiunti.
4Chi tiene un registro che contiene dati di cui all’articolo 4 capoverso 1 lettere a e c deve notificarli al servizio di registrazione assieme ai dati di cui all’articolo 4 capoverso 1 lettera d entro quattro anni dall’entrata in vigore della presente legge.
Art. 39 Referendum ed entrata in vigore
1La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.