Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/80: Modifica dell’ordinanza sull’assicurazione malattie (Obiettividi costo e di qualità) · 14 pagine

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L’elenco dei gruppi di costo non è esaustivo e permette quindi al Consiglio federale di prevedere gruppi di costo non ancora esistenti o che, al momento, non possono essere compresi in modo univoco in uno dei gruppi già esistenti.

Sezione 2 Commissione federale per il monitoraggio dei costi e della qualità nell’assicurazione

obbligatoria delle cure medico-sanitarie

Art. 75c Membri

Cpv. 1

Conformemente all’articolo 54c capoverso 1 N-LAMal, spetta al Consiglio federale nominare la presidenza e gli altri membri della commissione.

Cpv. 2

La CFCQ è una commissione extraparlamentare ai sensi dell’articolo 57a della legge del 21 marzo 199710 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA).

Secondo l’articolo 57e capoverso 1 LOGA, le commissioni extraparlamentari constano di 15 membri al massimo. Considerati i loro compiti, nelle commissioni devono essere rappresentati in modo equilibrato i due sessi (almeno 40 % di uomini e 40 % di donne), le lingue, le regioni, i gruppi d’età e i gruppi d’interesse.

Indipendentemente dalle dimensioni della CFCQ, è impossibile rappresentare l’eterogeneità degli attori interessati (segnatamente un numero molto elevato di fornitori di prestazioni). Per questo motivo, la scelta è ricaduta su una commissione di otto membri; un numero esiguo che, in quanto tale, permetterà di agire con efficacia e rapidità. Inoltre, è stato posto l’accento sulla partecipazione del campo scientifico. I compiti e i lavori svolti dalla commissione necessitano infatti di conoscenze specifiche. Affinché la commissione possa svolgere il suo ruolo di responsabilità nel monitoraggio della qualità senza creare doppioni, il lavoro della CFCQ e della CFQ siano coordinati e la CFCQ possa disporre di un know-how supplementare in materia di qualità, si prevede che uno dei membri della CFQ rappresenti quest’ultima nella CFCQ.

La fissazione degli obiettivi di costo richiede conoscenze scientifiche specifiche e specialistiche in materia di costi delle prestazioni, gestione dei costi e risparmio. Attualmente, queste conoscenze non sono presenti in misura sufficiente nelle altre commissioni istituite dalla LAMal. Benché sussistano alcune sovrapposizioni di compiti tra la CFCQ e la CFQ, i membri della CFQ possiedono segnatamente conoscenze specifiche nel campo della qualità delle prestazioni e della gestione della qualità. Questi motivi giustificano quindi la creazione di una nuova commissione.

Quanto agli attori del settore sanitario, questi saranno individuati prima della definizione degli obiettivi in materia di costi.

Cpv. 3

I membri della CFCQ non sono vincolati a istruzioni per lo svolgimento dei loro compiti, conformemente all’articolo 7a capoverso 2 dell’ordinanza del 25 novembre 199811 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (OLOGA), e dunque non rappresentano gli interessi di una federazione. Le federazioni possono tuttavia proporre membri per i posti disponibili nella commissione. I membri della commissione dispongono di conoscenze approfondite nella gestione dei costi, di solide conoscenze del sistema sanitario e delle assicurazioni sociali svizzero nonché di elevate competenze specialistiche in materia di costi delle prestazioni.

10 RS 172.010

11 RS 172.010.1