Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/80: Modifica dell’ordinanza sull’assicurazione malattie (Obiettividi costo e di qualità) · 14 pagine

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In linea di principio, è presumibile che obiettivi in materia di costi avranno un effetto positivo sulle finanze cantonali e comunali. I Cantoni sono, assieme agli assicuratori, i principali finanziatori dei costi per le prestazioni dispensate secondo la LAMal. Beneficiano di un ampio margine di manovra per decidere come intendono applicare tale nuovo strumento e quante risorse destinarvi.

6.3 Ripercussioni sull’economia

L’introduzione di obiettivi in materia di costi e di qualità dovrebbe aumentare la trasparenza. La definizione di un ordine di grandezza, calcolato in base a indicatori, per un’evoluzione dei costi delle prestazioni assicurate considerate economiche giustificabile con il fabbisogno medico renderà trasparente quale parte di tale evoluzione è giustificata e quale è riconducibile presumibilmente ad aumenti quantitativi dovuti a tariffe e prezzi eccessivi o non adeguati, il che aumenterà la pressione ad agire e ridurrà il margine per gli interessi particolari. Di conseguenza, la prosperità dellʼintera economia è destinata ad aumentare.

Il progetto è stato esaminato nell’ottica della legge del 29 settembre 202313 sullo sgravio delle imprese (LSgrI) e non implica nuovi obblighi né oneri per le imprese.

6.4 Ripercussioni sulla società

La normativa proposta mira a contenere l’evoluzione dei volumi e dei costi non giustificata dal punto di vista medico – e di conseguenza lʼaumento dei costi a carico dellʼAOMS e dei premi – nonché a migliorare la qualità e la sicurezza dell’assistenza medica. Ad approfittare di premi più bassi saranno gli assicurati e quindi direttamente lʼintera società.

Poiché alla definizione di obiettivi in materia di costi non sono connesse prescrizioni vincolanti sulla limitazione dell’offerta, appaiono improbabili conseguenze negative per la qualità o per l’accesso alle prestazioni mediche. Le misure accompagnatorie, come un monitoraggio della qualità in tempo reale, devono assicurare che la qualità dellʼassistenza medica resti per lo meno invariata e la sicurezza garantita. Eventuali effetti negativi sulla sicurezza dell’assistenza e sullʼaccesso alle cure devono poter essere riconosciuti precocemente onde adottare eventuali misure correttive.

7 Aspetti giuridici

7.1 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

Le disposizioni esecutive relative all’introduzione di obiettivi in materia di costi e di qualità perseguono prevalentemente uno scopo interno alla Svizzera (il contenimento dei costi nellʼAOMS) e riguardano soprattutto attori nazionali (Cantoni, fornitori di prestazioni, assicuratori e assicurati).

7.2 Forma dell’atto

La forma dell’atto in vigore è mantenuta.

7.3 Subdelega di competenze legislative

La modifica dell’articolo 28 capoverso 1, frase introduttiva, e capoverso 6 AP-OAMal si basa sull’articolo 21 capoverso 2 lettere d ed e N-LAMal.

L’inserimento nell’OAMal degli articoli 75a (Definizione degli obiettivi in materia di costi e di qualità) e 75b (Gruppi di costo) si fonda sull’articolo 54 N-LAMal, mentre quello degli articoli 75c (composizione della Commissione), 75d (Compiti e competenze), 75e (Organizzazione della Commissione) e 75f (Coordinamento con la Commissione federale per la qualità) si basa sull’articolo 54c N-LAMal.

13 RS 930.31