Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/80: Modifica dell’ordinanza sull’assicurazione malattie (Obiettividi costo e di qualità) · 14 pagine

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Art. 75d Compiti e competenze

Cpv. 1

La CFCQ ha un ruolo consultivo e non ha potere decisionale. La sua funzione di consulenza è menzionata esplicitamente.

Cpv. 2

Nel presente capoverso vengono elencati i compiti della CFCQ. L’elenco non è esaustivo e permette, se necessario, di prevedere compiti aggiuntivi.

La commissione istituisce una vigilanza sistematica e continua sui costi.

Inoltre, per vigilare sull’evoluzione nei settori di prestazioni, si basa sugli stessi gruppi di costo: ciò permette di comparare le varie analisi e di utilizzare i lavori della commissione in particolare per quanto concerne le misure di cui all’articolo 54c capoverso 2 N-LAMal.

Anche le sue raccomandazioni si devono basare sulla vigilanza sui costi.

Cpv. 3

Sviluppare un nuovo strumento di monitoraggio potrebbe rivelarsi problematico.

In realtà, l’UFSP ha già creato diversi strumenti di questo tipo (MOKKE, statistica dell’assicurazione malattie obbligatoria, dashboard dell’assicurazione malattie ecc.) e la CFQ ha ricevuto incarico dal Consiglio federale di creare e utilizzare un sistema di monitoraggio nazionale della qualità delle prestazioni sanitarie. È pertanto necessario evitare doppioni, in particolare in virtù del principio della rilevazione unica dei dati («once only»).

La CFCQ è responsabile di interpretare le analisi risultanti da queste banche dati già esistenti.

Poiché la responsabilità sul monitoraggio dei costi e della qualità, ma anche la vigilanza dei singoli settori di prestazioni, si basano sull’articolo 54c capoverso 2 N-LAMal, sussiste una base legale sufficiente per trasmettere i dati alla commissione in questo contesto.

Art. 75e Organizzazione della commissione

Cpv. 1

L’ordinanza stabilisce che la commissione deve emanare il proprio regolamento.

Cpv. 2

L’UFSP sarà responsabile dell’organizzazione della segreteria.

Art. 75f Coordinamento con la Commissione federale per la qualità

Per garantire che la commissione svolga i suoi compiti ed evitare sovrapposizioni con i compiti della CFQ, le due commissioni dovranno coordinarsi. Lo sviluppo della qualità è tuttavia di competenza della CFQ (art. 58c cpv. 1 lett. b LAMal). Per questo motivo e per evitare doppioni, la modifica dell’OAMal prevede espressamente la loro collaborazione.

Inoltre, ogni commissione deve essere consultata nei processi di definizione degli obiettivi in materia di costi e di qualità.

5.2 Ordinanza sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (OLOGA)

Allegato 2

Commissioni extraparlamentari

1. Commissioni politico-sociali: categoria di indennizzo, importo della diaria e attribuzione ai

dipartimenti

1.1 Categoria S3, diaria 500 franchi

L’allegato 2 dell’OLOGA deve essere completato con l’aggiunta della nuova commissione.

La CFCQ rientra nella categoria S3, quella delle commissioni la cui attività richiede elevate conoscenze specialistiche specifiche, segnatamente i cui membri devono essere autorità riconosciute nel settore 11/14