Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/80: Modifica dell’ordinanza sull’assicurazione malattie (Obiettividi costo e di qualità) · 14 pagine

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5 Commento ai singoli articoli

5.1 Ordinanza sull’assicurazione malattie (OAMal)

Art. 28 cpv. 1, frase introduttiva, e 6 Dati degli assicuratori

L’articolo 21 capoverso 2 N-LAMal prevede che i dati di ogni assicurato siano trasmessi nel caso in cui i dati aggregati non siano sufficienti per l’adempimento di determinati compiti: sorvegliare l’evoluzione dei costi secondo il tipo di prestazione e il fornitore di prestazioni, nonché elaborare le basi decisionali per misure volte a contenere l’evoluzione dei costi, analizzare gli effetti della legge e della sua esecuzione, nonché elaborare le basi decisionali in vista di modifiche della legge e della sua esecuzione, valutare la compensazione dei rischi. A questo elenco sono state aggiunte le lettere d ed e, che prevedono che i dati di ogni assicurato possano essere trasmessi per stabilire gli obiettivi di cui all’articolo 54 N-LAMal e misurare gli obiettivi in materia di qualità e l’efficienza sotto il profilo dei costi.

L’articolo 28 OAMal concretizza l’articolo 21 LAMal, riportando l’elenco di dati che gli assicuratori devono comunicare regolarmente all’UFSP. Pertanto, la frase introduttiva del capoverso 1 deve essere integrata con le lettere d ed e dell’articolo 21 capoverso 2 N-LAMal (stabilire gli obiettivi in materia di costi di cui all’art. 54 LAMal e misurare gli obiettivi in materia di qualità e l’efficienza sotto il profilo dei costi) per disporre di una base legale sufficiente per ottenere i dati degli assicuratori anche nel quadro dell’adempimento di questi compiti.

Allo stesso modo, il capoverso 6 è stato integrato con le lettere d ed e dell’articolo 21 capoverso 2 N- LAMal per permettere di collegare i dati con altre fonti di dati qualora richiesto dai compiti di definizione degli obiettivi in materia di costi di cui all’articolo 54 LAMal e di misurazione degli obiettivi in materia di qualità e dell’efficienza sotto il profilo dei costi.

Art. 59c – 59d

Da un lato, la sistematica delle disposizioni relative alle tariffe e ai prezzi è stata ristrutturata. Dall'altro, come rilevato sopra, le disposizioni stesse sono state rivedute e concretizzate al fine di articolare e definire più chiaramente i principi per la fissazione delle tariffe, i compiti dell’autorità che approva nonché i requisiti per le richieste. Non essendo più adeguato, il titolo della sezione 1 «Principi» è stato modificato in «Tariffazione e contributo per ogni caso». La nuova struttura è la seguente:

Art. 59c Principi applicabili alle convenzioni tariffali

I principi applicabili alle convenzioni tariffali sono disciplinati separatamente e, successivamente, si precisa che l’autorità che approva verifica il rispetto di tali principi e ne tiene conto in caso di fissazione della tariffa a titolo sussidiario. La modifica del titolo e del capoverso 1 rende la procedura più chiara. Il capoverso 1 disciplina i principi a livello di convenzione tariffale, mentre il capoverso 2 enuncia i

principi applicabili alle convenzioni tariffali contenenti una struttura tariffale. Per riflettere nell’OAMal la prassi del Consiglio federale in materia di approvazione delle strutture tariffali, all’articolo 59c

capoverso 2 OAMal devono essere segnatamente concretizzati i seguenti principi:

− rappresentatività: il criterio di rappresentatività all’atto della firma di convenzioni tariffali concernenti strutture tariffali uniformi per tutta la Svizzera non è sancito nella legge, ma scaturisce indirettamente dagli articoli 43 segg. LAMal. L'articolo 43 capoverso 5 LAMal stabilisce che la struttura tariffale per le tariffe per singola prestazione deve essere uniforme. L'uniformità della struttura tariffale implica una rappresentatività delle parti contraenti. L’accordo sulla struttura tariffale deve potersi basare su un ampio consenso e non deve poter essere imposto da un disciplinamento contrattuale di alcuni partner tariffali a un numero indeterminato di altri partner (Rapport du Conseil fédéral donnant suite au postulat 11.4018 Darbellay Christophe du 30 septembre 2011, critères de représentativité lors de la signature de conventions tariffaires dans le domaine de la santé, pag. 17)7. Soltanto un’ampia rappresentatività dei partner tariffali nelle convenzioni tariffali può garantire che la struttura possa essere applicata in maniera uniforme e che gli interessi di tutte le parti determinanti siano tenuti in considerazione (Rapport du Conseil fédéral donnant suite au postulat 11.4018, loc. cit.). Ciò

7 Il documento è disponibile (in francese e tedesco) all’indirizzo seguente: www.parlamento.ch > Attività parlamentare > Ricerca Curia Vista > 11.4018