Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/80: Modifica dell’ordinanza sull’assicurazione malattie (Obiettividi costo e di qualità) · 14 pagine

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metodo di calcolo della tariffa, la stima dell’evoluzione dei costi nel quadro dell’applicazione della tariffa e il monitoraggio dei costi (definizione, giustificazione e procedura, incluse le fonti di dati, cfr. art. 47c LAMal). Conformemente all’articolo 43 capoverso 4 ultimo periodo LAMal, organizzazioni quali l’Organizzazione svizzera dei pazienti (OSP) o la Fédération romande des consommateurs, che rappresentano gli interessi degli assicurati a livello cantonale o federale, devono essere consultate prima della conclusione di convenzioni tariffali tra associazioni. Devono essere allegate alla richiesta di approvazione anche le pertinenti lettere e, se del caso, le prese di posizione delle organizzazioni. Le convenzioni tariffali che vertono su una struttura tariffale non solo devono contenere la stessa struttura tariffale, ma devono riportare come parte integrante anche le modalità di applicazione per l’attuazione.

Cpv. 2

Per quanto riguarda gli importi forfettari riferiti alle prestazioni, nel caso delle cure ospedaliere di cui all’articolo 49 capoverso 1 LAMal, è essenziale che la stima degli effetti dell’applicazione della tariffa sul volume delle prestazioni e sui costi tenga conto anche dei costi dei settori interessati prima e dopo il ricovero.

Cpv. 3

Questo capoverso riprende il contenuto dell'articolo 59d capoverso 2, primo periodo, AP-OAMal, che stabilisce che, in caso di applicazione di modelli di rimunerazione basati su un sistema di classificazione dei pazienti (p. es. il sistema DRG), la convenzione tariffale deve includere anche il relativo manuale di codificazione e un piano per la revisione della codificazione. Ciò garantisce che la fatturazione delle prestazioni fornite sia corretta e che sia garantita una base trasparente per la fissazione delle tariffe. Nel complesso, questa disposizione contribuisce a fare in modo che le tariffe forfettarie siano adeguate alle prestazioni effettive e al contempo verificabili sistematicamente.

Art. 59cquaterCompiti dell’autorità che approva

Il capoverso1 si riferisce all’esame e alla fissazione delle convenzioni tariffali da parte delle autorità competenti. Stabilisce che l’autorità che approva competente ai sensi dell’articolo 46 capoverso 4 LAMal deve assicurarsi che la convenzione tariffale sia conforme ai principi enunciati all’articolo 59c capoverso

1. Se l'approvazione compete al Consiglio federale, quest’ultimo è inoltre incaricato di verificare che la convenzione tariffale rispetti anche i principi menzionati agli articoli 59c capoversi 2 e 3 e 59cbis. In altre parole, oltre a esaminare i principi generali, il Consiglio federale tiene conto anche degli altri requisiti specifici relativi alla struttura (tariffale) e alla rimunerazione delle prestazioni.

Il capoverso 2 prevede che, se è l’autorità competente a fissare le tariffe, deve applicare per analogia i principi enunciati all’articolo 59c capoverso 1. Anche qui, se l'approvazione compete al Consiglio federale, quest’ultimo deve inoltre tener conto dei principi menzionati agli articoli 59c, 2 e 3 e 59cbis. Ciò garantisce l'applicazione, all’atto della fissazione delle tariffe, degli stessi principi di economicità, pertinenza e trasparenza applicabili all’atto dell'approvazione della convenzione tariffale.

Art. 59d Obblighi di verifica e adeguamento

L'articolo 59d definisce gli obblighi dei partner tariffali in materia di revisione e adeguamento delle tariffe. Il capoverso 1 stabilisce che i partner tariffali provvedano affinché le tariffe fissate rispettino i principi di cui agli articoli 59c e 59cbis, nella misura in cui siano applicabili. Ciò permette di garantire che le tariffe soddisfino i requisiti di legge in materia di economicità, pertinenza e trasparenza anche con il passare del tempo.

Secondo il capoverso 2, i partner tariffali devono informare le autorità competenti dei risultati di dette verifiche.

Il capoverso 3 stabilisce infine che i partner tariffali devono procedere ai necessari adeguamenti delle tariffe e trasmetterli all’autorità competente per approvazione. Ciò garantisce che ogni modifica della tariffa sia esaminata in tempo utile e approvata conformemente alle disposizioni di legge.