Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/80: Modifica dell’ordinanza sull’assicurazione malattie (Obiettividi costo e di qualità) · 14 pagine

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Rapporto esplicativo

1 Situazione iniziale

L’introduzione di obiettivi in materia di costi è stata proposta il 10 novembre 2021 dal Consiglio federale come controprogetto indiretto all’iniziativa popolare «Per premi più bassi – Freno ai costi nel settore sanitario (Iniziativa per un freno ai costi)2».

Il 29 settembre 2023, il Parlamento ha accettato il controprogetto indiretto (N-LAMal)3, che consiste in una modifica della LAMal con il contenuto seguente:

• definizione di obiettivi relativi alla crescita dei costi nell’AOMS: gli obiettivi in materia di costi e di qualità sono definiti dal Consiglio federale per un periodo di quattro anni, previa consultazione degli assicuratori, degli assicurati, dei Cantoni e dei fornitori di prestazioni;

• possibilità per i Cantoni di definire a loro volta i propri obiettivi in materia di costi e di qualità, tenendo conto delle direttive del Consiglio federale e consultando prima gli assicuratori, gli assicurati e i fornitori di prestazioni;

• creazione di una commissione per il monitoraggio dei costi e della qualità che vigila sull’evoluzione dei costi ed elabora raccomandazioni destinate alla Confederazione e ai parti alla convenzione circa le misure da adottare;

• possibilità di comunicare i dati di ogni assicurato, anche per definire gli obiettivi in materia di costi di cui all’articolo 54 N-LAMal e misurare gli obiettivi in materia di qualità e l’efficienza sotto il profilo dei costi.

Nel contesto della definizione di obiettivi in materia di costi e di qualità sono state modificate le disposizioni seguenti, relative alla tariffazione:

• le convenzioni tariffali devono essere verificate entro un anno dalla loro presentazione, con la possibilità di un’unica proroga;

• se una convenzione tariffale non risponde più alle condizioni legali e partner tariffali non la adeguano o non la disdicono, l’autorità che approva può esigere un adeguamento. Se i parti tariffali non si accordano entro un anno su un adeguamento della convenzione tariffale, l’autorità che approva, sentite le parti interessate, stabilisce la tariffa. Nell’esercizio dei propri poteri, l’autorità competente può, nel caso di strutture tariffali nazionali che si rivelano inadeguate, stabilire tariffe differenziate in base ai campi di specializzazione medica o ai gruppi di fornitori di prestazioni.

Sono state inoltre apportate numerose modifiche in altri ambiti della LAMal come l’Health Technology Assessement (HTA) e l’economicità delle prestazioni:

• le prestazioni che non sono o non sono più efficaci, appropriate o economiche devono essere valutate mediante una procedura basata su dati probanti, secondo criteri trasparenti e in base alle più recenti conoscenze scientifiche. Se, secondo tale procedura, le prestazioni non soddisfano i criteri menzionati, non sono rimunerate dall’AOMS. Per quanto riguarda l’economicità delle prestazioni, gli assicuratori e i fornitori di prestazioni devono definire, all’interno delle convenzioni tariffali, misure volte a garantire un intervento appropriato e il principio di economicità.

2 Messaggio concernente l’iniziativa popolare «Per premi più bassi – Freno ai costi nel settore sanitario (Iniziativa per un freno ai costi)» e il controprogetto indiretto (Modifica della legge federale sull’assicurazione malattie), FF 2021 2819

3 FF 2024 2412