Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/11: Modifica della legge sulle epizoozie (LFE) · 13 pagine

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6.2 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni, per le città, gli agglomerati e le re-

gioni di montagna

Il progetto non ha ripercussioni per i Cantoni e i Comuni, per le città, gli agglomerati e le regioni di montagna.

6.3 Ripercussioni sull'economia, sulla società e sull’ambiente

Porre un freno alle epizoozie nella maniera più rapida possibile costituisce un obiettivo di interesse nazionale: in questo modo si evitano sofferenze agli animali e danni economici e perdite ai loro detentori. Ciò ha ripercussioni positive sull’economia, sulla società e sull’ambiente. In caso di zoonosi, la prevenzione e la lotta contro le epizoozie contribuiscono per giunta a proteggere la salute umana.

7 Aspetti giuridici

7.1 Costituzionalità

In virtù dell'articolo 118 capoverso 2 lettera b della Costituzione federale (Cost.)15, la Confederazione emana prescrizioni concernenti «la lotta contro malattie trasmissibili, fortemente diffuse o maligne dell’uomo e degli animali». In quest’ambito la Confederazione dispone di un’ampia competenza legislativa.

La presente modifica della legge sugli agenti terapeutici si fonda inoltre sull’articolo 118 capoverso 2 lettera a Cost., in base al quale la Confederazione ha la facoltà di emanare prescrizioni sull’impiego di farmaci.

7.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

Le modifiche proposte sono compatibili con gli impegni internazionali della Svizzera, e in particolare con quelli derivanti dall’allegato 11 («allegato veterinario» dell’Accordo del 21 giugno 199916 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli.

7.3 Forma dell’atto

Conformemente all'articolo 164 capoverso 1 Cost. e all’articolo 22 capoverso 1 della legge del 13 dicembre 200217 sul Parlamento, tutte le disposizioni importanti che contengono norme di diritto sono emanate sotto forma di legge federale.

15RS 101

16 RS 0.916.026.81

17 RS 171.10