Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/11: Modifica della legge sulle epizoozie (LFE) · 13 pagine
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7.4 Subordinazione al freno alle spese
Il progetto non contiene né nuove disposizioni in materia di sussidi né nuovi crediti d’impegno o limiti di spesa. Il progetto non sottostà pertanto al freno alle spese (art. 159 cpv. 3 lett. b Cost.).
7.5 Delega di competenze legislative
In virtù dell'articolo 23 capoverso 3, il Consiglio federale può prevedere requisiti supplementari per il rilascio di un’autorizzazione. Inoltre può derogare alle disposizioni procedurali della LIG e può per giunta prevedere che i dati di esperimenti in sistemi chiusi siano sufficienti a provare il rispetto dei requisiti di cui all’articolo 6 capoverso 3 LIG. Il Consiglio federale disciplina altresì quali informazioni devono essere contenute nella domanda di autorizzazione in aggiunta a quelle previste dall’articolo 28b capoverso 2 (cfr. art. 28b cpv. 4). Infine definisce i documenti necessari per il controllo delle partite (cfr. art. 28d cpv. 2).