Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/11: Modifica della legge sulle epizoozie (LFE) · 13 pagine

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dersi di un’epizoozia. La decisione in questione ha creato che le premesse per consentire ai distributori di medicamenti veterinari di importare vaccini contro il BTV-3 e di fornirli agli studi veterinari. La decisione è stata provvisoriamente limitata al 30 aprile 2025. Siccome nel frattempo si sono vieppiù diffusi anche i sierotipi 4 e 8, l’USAV a febbraio 2025 ha emanato un ulteriore decisione di portata generale che, per il momento, sarà valida fino al 30 novembre 2025.

Il senso e lo scopo dell'articolo 9 LFE non è tuttavia di ricorrere regolarmente allo strumento della decisione di portata generale per far fronte a situazioni eccezionali. Nell’ottica dello Stato di diritto, occorre piuttosto creare una base legale affinché siano garantiti la chiarezza e la certezza del diritto.

1.3 Interventi parlamentari

Le due mozioni omonime «Lotta alla mortale malattia della lingua blu» della Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura CS (24.4258) e della Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura CN (24.4270) incaricano il Consiglio federale di «creare il più rapidamente possibile le basi legali nonché adottare le misure necessarie affinché, in situazioni d’emergenza come l’attuale epidemia di malattia della lingua blu, le autorità svizzere possano autorizzare l’importazione e l’utilizzo di medicamenti e vaccini efficaci ma non formalmente omologati». Il presente progetto crea le premesse per poter autorizzare tempestivamente l’immissione in commercio temporanea di medicamenti veterinari immunologici non omologati nelle situazioni di emergenza in cui l’uso di tali medicamenti è necessaria.

2 Consultazione abbreviata

Se il progetto non può essere ritardato, il termine per rispondere alla consultazione può essere abbreviato (cfr. art. 7 cpv. 4 della legge federale del 18 marzo 20054 sulla procedura di consultazione). Come ricordato ai n. 1.1 e 1.2, urge creare una base legale per poter autorizzare l’immissione in commercio temporanea di medicamenti veterinari immunologici non omologati pronti per l’uso. Finché mancherà una tale base legale, l’USAV nelle situazioni di emergenza dovrà emanare decisioni di portata generale. Questa soluzione temporanea va tuttavia sostituita il prima possibile con una base legale, in modo da assicurare la chiarezza e la certezza del diritto a tutte le parti coinvolte.

In occasione della prima consultazione degli uffici a dicembre 2024/gennaio 2025, l’USAV ha svolto una breve consultazione anche presso alcuni stakeholder tra cui l’Associazione svizzera dei veterinari cantonali, l’Unione svizzera dei contadini, Salute degli animali da reddito Svizzera, la Società delle veterinarie e dei veterinari svizzeri, Scienceindustries e diverse associazioni di produttori, i quali hanno così potuto esprimere il proprio punto di vista, formulare proposte e apportare le loro competenze specifiche.

Per tali ragioni è legittimo procedere a una consultazione abbreviata.

4 RS 172.061