Rapporto esplicativo - ORRPChim (Prodotti chimici industriali)
Consultazione 2025/123: Pachetto d’ordinanze in materie ambientale, autunno 2026 · 42 pagine
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livelli massimi di PFOS e sostanze a esso correlate stabiliti dalla legislazione vigente. In deroga a quanto sopra, si applicano disposizioni speciali per le schiume estinguenti:
• l’immissione sul mercato di sostanze e preparati il cui contenuto in massa della
somma di PFOS e sostanze a esso correlate non superi 10 ppm è consentita fino al 31 dicembre 2027. Questa disposizione non si applica tuttavia agli estintori a schiuma contenenti schiume estinguenti (n. 7 cpv. 1 lett. a)35;
• sempre fino al 31 dicembre 2027 sarà consentito anche l’impiego di sostanze e
preparati il cui contenuto in massa della somma di PFOS e sostanze a esso correlate non superi il valore di 10 ppm (10 000 ppb) (n. 7 cpv. 1 lett. b);
• dopo il 31 dicembre 2027, i preparati potranno essere utilizzati solamente se
costituiti da schiume estinguenti contenute in contenitori ricaricabili di sistemi mobili e fissi che, a causa di riempimenti precedenti, contengono più di 25 ppb di PFOS o più di 1000 ppb di sostanze correlate del PFOS, ma meno di 10 000 ppb della somma di PFOS e sostanze a esso correlate (n. 7 cpv. 1 lett. c). Per l’utilizzo di questi prodotti estinguenti si applicano inoltre le prescrizioni di cui al numero 7 capoversi 10 e 11 (si vedano in merito i commenti al punto 4.3.3.2);
• oggetti, tessili e altri materiali rivestiti possono essere immessi sul mercato fino al
31 dicembre 2027, purché non superino i valori massimi in vigore sino a quel momento per la somma di PFOS e sostanze a esso correlate (all. 1.16 n. 1.2 cpv. 2 ORRPChim vigente) (n. 7 cpv. 1 lett. d).
La durata dei termini transitori di cui al numero 7 capoverso 1 è motivata dalle seguenti ragioni:
• non vi sono prove che le PFAS utilizzate in alternativa al PFOS e alle sostanze a
esso correlate contengano PFOS o sue sostanze correlate in misura tale da non poter rispettare i nuovi valori massimi. Ciononostante, nella pratica l’inasprimento delle norme implica un adeguamento dei sistemi operativi di gestione delle sostanze chimiche per chi le immette sul mercato al fine di garantire anche formalmente la conformità alle nuove norme. A tal fine è sufficiente un termine di un anno;
• l’impiego di schiume estinguenti contenenti più di 10 ppm della somma di PFOS e
sostanze a esso correlate è vietato nei sistemi mobili già dal 30 novembre 2014 e in quelli fissi dal 30 novembre 2018. I bassi valori limite per PFHxS e PFOA e le sostanze a essi correlate nei preparati, come le schiume estinguenti, sono stati introdotti solo nel 2022, cosicché all’epoca i proprietari di sistemi riempiti con schiume estinguenti contenenti PFOS potevano presumere che la contaminazione nella nuova schiuma estinguente fosse accettabile in misura massima di 10 ppm di PFOS e sostanze a esso correlate36. Le schiume estinguenti contenute in
35 A partire dal 1° dicembre 2026, ossia la data di entrata in vigore della presente modifica dell’ORRPChim, questi estintori potranno essere immessi sul mercato soltanto se non superano i valori massimi attuali di PFHxS, PFOA e PFCA C9–C14 o le sostanze a essi correlate nonché i nuovi valori massimi per il PFOS o le sostanze a esso correlate (n. 1.2 cpv. 1) e i PFCA C15–C21 o le sostanze a essi correlate (n. 3.2 cpv. 1 con commenti al punto 4.3.2) e, inoltre, non contengono nessun altro tipo di PFAS in quantità superiore a 1 mg/l (n. 6.2.3 con commenti al punto 4.3.3.2).
36 Sono stati misurati i livelli di PFOS in contenitori da 350 ppb in sistemi mobili e 1500 ppb in sistemi fissi.