Rapporto esplicativo - ORRPChim (Prodotti chimici industriali)
Consultazione 2025/123: Pachetto d’ordinanze in materie ambientale, autunno 2026 · 42 pagine
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emanati, ovvero i regolamenti (UE) 2024/57329, (UE) 2024/246230, (UE) 2025/198831, (UE) 2025/71832, (UE) 2025/139933 e (UE) 2025/4034.
4.3.1 Disposizioni concernenti gli acidi perfluorosolfonici e le sostanze a essi correlate
L’acido perfluorottano sulfonato (PFOS) e i suoi derivati (ossia le sostanze correlate del PFOS) sono state le prime PFAS per cui sono state emanate restrizioni nell’ORRPChim. Per le PFAS regolamentate successivamente, come l’acido perfluoroesanoico (PFHxS), l’acido perfluoroottanoico (PFOA) e gli acidi perfluorocarbossilici a catena lunga e le sostanze a essi correlate (PFCA C9–C14) sono stati fissati valori notevolmente inferiori per quanto riguarda il loro contenuto massimo ammissibile in sostanze, preparati e oggetti. Come nell’UE, i livelli massimi per il PFOS e le sostanze a esso correlate devono ora essere allineati a quelli per PFHxS e PFOA e le sostanze a essi correlate. Di conseguenza, nelle sostanze, nei preparati e negli oggetti si applicherà un contenuto massimo di 25 ppb di PFOS o 1000 ppb di sostanze correlate del PFOS (anziché gli attuali 10 000 ppb [0,001 %] per la somma di PFOS e sostanze a esso correlate nelle sostanze e nei preparati nonché 1 000 000 ppb [0,1 %] negli oggetti). Per i tessili e altri materiali rivestiti si applicheranno i nuovi contenuti massimi relativi al componente equipaggiato. Per adeguare le prescrizioni a quelle dell’UE, i punti 1.1 (Definizioni) e 1.2 (Divieti) sono riformulati come segue:
• sono considerate sostanze correlate dell’acido perfluorottano sulfonato sotto forma
dei suoi isomeri lineari e ramificati e dei suoi sali (PFOS) le sostanze con la formula molecolare C8F17SO2X che vengono degradate a PFOS, dove X sta per: alogenuri, ammidi e altri derivati, compresi i polimeri (n. 1.1);
• restano vietati la fabbricazione, l’immissione sul mercato e l’impiego del PFOS e
delle sostanze a esso correlate (n. 1.2 cpv. 1 lett. a). Ora le sostanze e i preparati non possono essere fabbricati, immessi sul mercato o impiegati se il loro contenuto in massa di PFOS è superiore a 25 ppb oppure di sostanze a esso correlate è superiore a 1000 ppb (n. 1.2 cpv. 1 lett. b). Non possono essere immessi sul mercato oggetti e loro componenti contenenti più di 25 ppb di PFOS o più di 1000 ppb di sostanze a esso correlate (n. 1.2 cpv. 2).
Il numero 7 capoverso 1 contiene le disposizioni transitorie relative al numero 1.2. Esse prevedono che le sostanze, i preparati e gli oggetti possano essere immessi sul mercato o impiegati per circa un anno fino al 31 dicembre 2027, purché rispettino i
29 Regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 febbraio 2024, sui gas fluorurati a effetto serra che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 e che abroga il regolamento (UE) n. 517/2014, versione della GU L, 2024/573, 20.2.2024.
30 Regolamento (UE) 2025/2462 della Commissione, del 19 settembre 2024, che modifica l’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’acido perfluoroesanoico (PFHxA), i suoi sali e le sostanze a esso correlate, GU L 2025/2462, 20.9.2024.
31 Regolamento (UE) 2025/1988 della Commissione, del 2 ottobre 2025 che modifica l’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le sostanze per- e polifluoroalchiliche nelle schiume antincendio, GU L, 2025/1988 del 3.10.2025.
32 Regolamento delegato (UE) 2025/718 della Commissione, del 14 aprile 2025, che modifica il regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’acido perfluorottano sulfonato e i suoi derivati, GU L, 2025/718 del 27.6.2025.
33 Regolamento delegato (UE) 2025/1399 Commissione, del 5 maggio 2025, che modifica l’allegato I del regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’acido perfluoroottanoico (PFOA), i suoi sali e i composti a esso correlati, GU L, 2025/1399 del 14.7.2025.
34 Regolamento (UE) 2025/40 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2024, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, che modifica il regolamento (UE) 2019/1020 e la direttiva (UE) 2019/904 e che abroga la direttiva 94/62/CE, versione della GU L 2025/40, 22.1.2025.