Rapporto esplicativo - ORRPChim (Prodotti chimici industriali)
Consultazione 2025/123: Pachetto d’ordinanze in materie ambientale, autunno 2026 · 42 pagine
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la ricerca nel settore della fusione nucleare. Di conseguenza anche questa modifica dell’ORRPChim non ha alcuna ripercussione per le imprese svizzere.
• Anche per quanto riguarda le lampade elencate nell’allegato A della Convenzione
di Minamata, le parti sono tenute a garantire che non siano prodotte, importate o esportate. L’immissione sul mercato di lampade contenenti mercurio in Svizzera è disciplinata dalle disposizioni dell’allegato 2.18. In base a tale disposizione, le lampade contenenti mercurio non possono essere immesse sul mercato, a meno che gli allegati III e IV della direttiva RoHS non stabiliscano che possono contenere mercurio25. Nell’UE, e quindi anche in Svizzera, solo poche lampade per applicazioni speciali possono contenere mercurio. In Svizzera non sono fabbricate lampade contenenti mercurio27.
Per soddisfare i requisiti della Convenzione, occorre vietare esplicitamente l’uso del mercurio per la fabbricazione di lampade, sempre che queste non siano commercializzabili in Svizzera. Come già detto, nessuna impresa è interessata da questa misura. Per evitare che le lampade non più utilizzate ma funzionanti vengano portate all’estero, occorre stabilire a titolo precauzionale un divieto di esportazione. Questa misura è giustificabile, in quanto la loro eliminazione è stata prefinanziata attraverso una tassa.
Nel dettaglio, le disposizioni nell’allegato 1.7 sono integrate e adeguate come segue:
• al numero 1.1 capoverso 2 la lettera c è riformulata con il divieto esistente
riguardante interruttori e relè: è vietata l’immissione sul mercato dei seguenti tipi di prodotti, se contengono mercurio (lett. c): interruttori e relè, trasduttori, trasmettitori e sensori di pressione di fusione (n. 1), pompe da vuoto a mercurio, comprese quelle il cui impiego richiede l’uso di mercurio (n. 2), apparecchi e pesi equilibratori per ruote (n. 3), pellicole e carte fotografiche (n. 4), propellenti per satelliti e astronavi (n. 5).
• Le attuali deroghe per interruttori e relè di cui alle lettere a e c nella versione vigente
del numero 1.2 capoverso 4, si applicheranno anche ai trasduttori, trasmettitori e sensori di pressione di fusione. A tal fine l’attuale frase introduttiva viene integrata di conseguenza. Poiché l’eccezione di cui alla lettera b per interruttori e relè dell’attuale versione si applicherà anche a trasduttori, trasmettitori e sensori di pressione di fusione, il testo di questa lettera sarà integrato.
• Il nuovo capoverso 4bisdel numero 1.2 elenca eccezioni che valgono solo per
interruttori e relè (lett. a) o solo per trasduttori, trasmettitori e sensori di pressione di fusione (lett b). La nuova lettera a riguardante interruttori e relè corrisponde materialmente al testo dell’attuale lettera d del capoverso 4 nella versione in vigore e pertanto abrogata. La lettera b stabilisce infine che trasduttori, trasmettitori o sensori di pressione di fusione possono essere immessi sul mercato come
27 Dal 2017 all’UFAM non è pervenuta alcuna domanda per l’importazione di mercurio o di un composto di mercurio (compresa una lega di mercurio) da utilizzare per la fabbricazione di lampade (v. n. 1.4.4) né alcun riciclatore nazionale ha dichiarato di aver consegnato mercurio o un composto di mercurio a un fabbricante di lampade (v. n. 1.5 cpv. 2).