Rapporto esplicativo - ORRPChim (Prodotti chimici industriali)

Consultazione 2025/123: Pachetto d’ordinanze in materie ambientale, autunno 2026 · 42 pagine

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• definizioni (n. 3.1 cpv. 5 e 6);

• estensione degli attuali divieti di fabbricazione, immissione sul mercato e impiego

ai PFCA C15–C21 e alle sostanze a essi correlate aventi lo stesso contenuto massimo in massa;

• estensione degli attuali divieti di immissione sul mercato di oggetti e loro

componenti ai PFCA C15–C21 e alle sostanze a essi correlate (n. 3.2 cpv. 2 lett. a e c);

• estensione delle deroghe (n. 3.3) ai PFCA C15–C21 e alle sostanze a essi correlate

(cpv. 1 lett a n. 1 e 3; cpv. 1 lett. e; cpv. 2 lett. c) aventi lo stesso contenuto massimo in massa;

• recepimento delle disposizioni transitorie per i PFCA C15–C21 e le sostanze a essi

correlate; concretamente devono essere consentiti l’ulteriore immissione sul mercato e l’impiego di dispositivi medici nonché di altri oggetti e loro componenti, se immessi sul mercato per la prima volta prima dell’entrata in vigore della modifica d’ordinanza (n. 7 cpv. 3).

Per i semiconduttori destinati all’impiego come pezzi di ricambio per apparecchiature elettriche ed elettroniche la cui immissione sul mercato è antecedente all’entrata in vigore della modifica d’ordinanza, deve essere recepita nel diritto nazionale la deroga specifica e temporanea prevista dalla Convenzione di Stoccolma. Conformemente al diritto vigente per i PFCA C9–C14 e le sostanze a essi correlate (n. 7 cpv. 3 lett. c), al numero 7 capoverso 3 lettera cbisè previsto il termine ultimo del 31 dicembre 2030 per la fabbricazione, l’immissione sul mercato e l’impiego di semiconduttori contenenti PFCA C15–C21 o le sostanze a essi correlate nonché per le sostanze e i preparati necessari alla loro fabbricazione.

Fino al 25 agosto 2028, i fluoropolimeri possono essere immessi sul mercato e utilizzati per il rivestimento di inalatori aerosol dosati, anche se il contenuto in massa di PFCA C15–C21 o di sostanze a essi correlate supera il valore indicato al numero 3.2 capoverso 2 (n. 7 cpv. 4 lett. c).

4.3.3 Disposizioni concernenti le sostanze per- e polifluoroalchiliche per usi specifici

4.3.3.1 Disposizioni concernenti l’imballaggio per fluorocarburi insaturi parzialmente alogenati

L’obbligo di utilizzare contenitori riutilizzabili per i fluorocarburi insaturi parzialmente alogenati di cui al regolamento (UE) 2024/57329 (n. 6.1 cpv. 1) e l’obbligo di

etichettatura (n. 6.1 cpv. 2 e 3) sono allineati al nuovo regolamento UE sui gas

fluorurati.