Rapporto esplicativo - ORRPChim (Prodotti chimici industriali)
Consultazione 2025/123: Pachetto d’ordinanze in materie ambientale, autunno 2026 · 42 pagine
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componenti o pezzi di ricambio per utensili di grandi dimensioni e impianti di grandi dimensioni.
• Il nuovo capoverso 4terdel numero 1.2 ha lo scopo di consentire l’immissione sul
mercato di pompe da vuoto contenenti mercurio oppure il cui impiego richiede l’uso di mercurio a fini di analisi e ricerca.
• Con la modifica del numero 1.2 capoverso 6 lettera b, l’attuale formulazione («ai
preparati e agli oggetti contenenti mercurio per l’impiego nello spazio») viene adeguata a quella del regolamento (UE) 2017/85228 («alle apparecchiature per l’impiego nello spazio»).
• Al numero 2.1 si aggiunge che anche le lampade sono soggette al divieto di
esportazione; tuttavia, come già stabilito per gli strumenti di misurazione nonché per gli interruttori e i relè, solo quelle che non possono essere immesse sul mercato poiché contengono mercurio.
• Con l’integrazione del numero 3 nel numero 3.1 lettera a si intende infine vietare
l’uso di mercurio e di preparati mercuriali, tra cui le amalgame, per la fabbricazione di lampade, a condizione che le lampade di cui all’allegato 2.18 numero 3 non possano essere immesse sul mercato.
4.3 Sostanze per- e polifluoroalchiliche (all. 1.16)
Diverse PFAS a catena lunga sono già disciplinate nell’allegato 1.16 ORRPChim. Tuttavia, a causa della loro estrema persistenza nell’ambiente e dell’elevata mobilità nei suoli e nelle acque, si teme che anche i loro sostituti, ossia le PFAS a catena più corta, a lungo termine possano essere problematici per l’ambiente e la salute degli esseri umani. Le PFAS sono spesso presenti nelle acque e nel suolo svizzeri: nell’80 per cento dei suoli analizzati è stato registrato un tenore di PFAS compreso tra 0,5 e 4,1 μg/kg di suolo (somma delle singole sostanze analizzate). Nelle acque sotterranee le PFAS sono state rilevate in quasi la metà dei punti di misurazione, ad eccezione dell’acido trifluoroacetico presente in tutto il territorio, e in circa il 2 per cento dei punti di misurazione in quantità superiori a 0,1 μg/l. La presente modifica d’ordinanza mira a introdurre ulteriori disposizioni al fine di ridurre l’esposizione alle PFAS.
Una decisione della dodicesima conferenza delle parti della Convenzione di Stoccolma sugli acidi perfluorocarbossilici a catena lunga adottata nel maggio 2025 deve essere trasposta nel diritto nazionale. Per evitare ostacoli al commercio con l’UE e garantire in Svizzera un livello di protezione della salute e dell’ambiente pari a quello dell’UE, devono inoltre essere recepite disposizioni di alcuni regolamenti UE recentemente
28 Finora l’UFAM non ha ricevuto alcuna domanda di deroga per l’immissione sul mercato di tali oggetti (n. 1.3.1).