Rapporto esplicativo - ORRPChim (Prodotti chimici industriali)
Consultazione 2025/123: Pachetto d’ordinanze in materie ambientale, autunno 2026 · 42 pagine
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immesse sul mercato prima dell’entrata in vigore dei divieti per questi due gruppi di sostanze (cfr. all. 1.16 n. 5 cpv. 4 lett. d ORRPChim nella versione del 1° dicembre 2025). Questa disposizione è ripresa con una modifica al numero 7 capoverso 4 lettera d. In base a tale norma, le schiume estinguenti contenenti fluoro contenute in contenitori ricaricabili di sistemi mobili o fissi che contengono PFOA C9– C14 o le sostanze a essi correlate soltanto come impurità inevitabili possono continuare a essere utilizzate per gli impieghi consentiti (v. commenti al punto 4.3.3.2) di schiume estinguenti contenenti fluoro, a condizione che siano state immesse sul mercato legalmente.
Con una modifica del regolamento POP37, nell’UE è stato recentemente deciso di tollerare più di 25 ppb di PFOA o 1000 ppb di sostanze correlate del PFOA in schiume estinguenti «prive di fluoro», a condizione che i sistemi siano stati puliti utilizzando le migliori tecniche disponibili. Pertanto il numero 3.3 (Deroghe) è integrato con il capoverso 4, secondo cui una schiuma estinguente priva di fluoro con cui è stato riempito un sistema può superare i livelli massimi di PFOA o PFCA C9–C14 e delle sostanze a essi correlate di cui al punto 3.2, a condizione che tali PFAS nella schiuma estinguente successivamente utilizzata per riempire il sistema provengano da una carica precedente e che il contenitore e gli accessori a contatto con la schiuma estinguente siano stati puliti secondo lo stato della tecnica.
4.3.2.2 Disposizioni concernenti i PFCA C15–C21 e le sostanze a essi correlate
La decisione della dodicesima conferenza delle parti della Convenzione di Stoccolma riguarda gli acidi perfluorocarbossilici con catene da 9 a 21 (PFCA C9–C21), vale a dire dall’acido perfluorononanoico all’acido perfluoroeneicosanoico. Nel campo d’applicazione sono inclusi rispettivamente gli isomeri lineari e ramificati e le sostanze a essi correlate.
Poiché gli acidi perfluorocarbossilici con catene di lunghezza da 9 a 14 (PFCA C9–C14) e le sostanze a essi correlate sono già disciplinati, in linea con la normativa UE, oggetto della nuova normativa sono solamente gli acidi perfluorocarbossilici con catene di lunghezza da 15 a 21 (PFCA C15–C21) e le sostanze a essi correlate. Per questo motivo, nell’attuale numero 3, oltre all’acido perfluoroottanoico (PFOA) e ai PFCA C9–C14 e alle sostanze a essi correlate sono ora inseriti anche i PFCA C15–C21 e le loro sostanze correlate. Secondo le informazioni fornite dal Review Committee dei POP della Convenzione di Stoccolma, i PFCA C15–C21 e le sostanze a essi correlate sono stati utilizzati come parte di una miscela insieme ad acidi perfluorocarbossilici già ora vietati. Per questa ragione le nuove norme non hanno ripercussioni nella prassi38.
Le disposizioni relative ai PFCA C15–C21 riportate di seguito sono recepite analogamente all’attuale normativa sui PFCA C9–C14:
37 Regolamento delegato (UE) 2025/1399 della Commissione, del 5 maggio 2025, recante modifica dell’allegato I del regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’acido perfluoroottanoico (PFOA), i suoi sali e i composti a esso correlati, GU L, 2025/1399 del 14.7.2025.
38 In altre parole, eventuali PFCA C15–C21 e le sostanze a essi correlate sono presenti in sostanze, preparazioni o oggetti solamente se questi contengono anche PFCA C9–C14 e le loro sostanze correlate. I sistemi di gestione delle sostanze chimiche implementati a livello operativo per garantire la conformità ai già regolamentati PFCA C9–C14 e alle sostanze a essi correlate sono quindi sufficienti per presumere la conformità anche ai nuovi PFCA C15–C21 e alle loro sostanze correlate. L’adeguamento formale dei sistemi operativi non è quindi urgente e può essere effettuato nell’ambito di altri futuri aggiornamenti, per cui non è necessario concedere termini transitori.