Rapporto esplicativo - ORRPChim (Prodotti chimici industriali)
Consultazione 2025/123: Pachetto d’ordinanze in materie ambientale, autunno 2026 · 42 pagine
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lo scopo di convertire gradualmente le restanti applicazioni di schiume estinguenti contenenti sostanze correlate del PFHxA. Inoltre, si intende evitare che queste schiume estinguenti siano sostituite con altre contenenti PFAS. Nell’ambito della procedura di consultazione della precedente revisione dell’ORRPChim, che già prevedeva disposizioni per il PFHxA e le sostanze a esso correlate, la maggioranza dei Cantoni si è espressa in merito alla necessità di integrare anche restrizioni all’impiego di schiume estinguenti. Le disposizioni ora previste, basate sui due atti dell’UE citati, nel dicembre 2024 sono state sottoposte a consultazione preliminare presso le associazioni di categoria, le organizzazioni e le autorità competenti, da cui è emerso un ampio consenso.
1. Divieto di impiego di schiume estinguenti contenenti PFAS per esercitazioni, prove e test funzionali con impatto ambientale, se le schiume estinguenti utilizzate in tali attività non vengono interamente raccolte e smaltite correttamente – dal 1° dicembre 2026
Poiché è già prassi corrente esercitarsi con prodotti privi di fluoro o raccogliere le schiume estinguenti contenenti PFAS e conferirle in un idoneo impianto di incenerimento, la misura ha un carattere precauzionale e previene l’eventuale reintroduzione in futuro di schiume estinguenti contenenti PFAS (n. 6.2.3 lett. b;
n. 6.2.4 lett. a).
2. Divieto di immissione sul mercato di estintori a schiuma contenenti PFAS – dal 1° dicembre 2026
Le parti interessate hanno esplicitamente auspicato l’entrata in vigore del divieto di immissione sul mercato di estintori a schiuma contenenti PFAS senza alcun termine transitorio (n. 6.2.3 lett. a). La maggior parte delle aziende commercializza già esclusivamente estintori con schiuma estinguente priva di fluoro.
3. Divieto di impiego di schiume estinguenti contenenti PFAS in caso di incidenti su ferrovie, strade e aeroporti civili in cui sono coinvolti liquidi infiammabili – dal 1° gennaio 2028
La maggior parte dei vigili del fuoco mobili è già passata o sta passando alle schiume estinguenti prive di fluoro (n. 7 cpv. 11 lett. a). Fino all’obbligo di messa fuori servizio (v. punto 5), su ferrovie e su strade rimane consentito l’uso di estintori a schiuma contenenti PFAS.
Si prevede tuttavia di assegnare all’autorità cantonale preposta all’esecuzione dell’ORRPChim la competenza di autorizzare, oltre tale termine, l’impiego di schiume estinguenti contenenti PFAS in caso di incidenti in gallerie stradali e ferroviarie, a condizione che la schiuma estinguente sia interamente raccolta e smaltita correttamente (n. 7 cpv. 12).
4. Divieto di impiego di schiume estinguenti contenenti PFAS in caso di incidenti in aeroporti militari in cui sono coinvolti liquidi infiammabili – dal 1° gennaio 2030
Per gli aeroporti militari è necessario un termine transitorio leggermente più lungo rispetto a quello per gli aeroporti civili (n. 7 cpv. 11 lett. b). Gli estintori a schiuma