Rapporto esplicativo - ORRPChim (Prodotti chimici industriali)
Consultazione 2025/123: Pachetto d’ordinanze in materie ambientale, autunno 2026 · 42 pagine
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presenti nei siti possono essere utilizzati fino all’obbligo di messa fuori servizio (v. più avanti).
5. Divieto di impiego di estintori a schiuma contenenti PFAS – dal 1° gennaio 2032
Con il divieto di impiego degli estintori a schiuma contenenti PFAS (n. 7 cpv. 10) cinque anni dopo il divieto di immissione sul mercato, si completerà la loro messa fuori servizio. Poiché sia gli estintori a cartuccia che quelli con schiuma premiscelata (Premix) vengono sottoposti a manutenzione ogni tre anni, gli estintori contenenti fluoro possono essere sostituiti entro il termine transitorio previsto di cinque anni nell’ambito degli interventi di manutenzione.
6. Divieto di impiego di schiume estinguenti contenenti PFAS in caso di incidenti in aziende e cisterne in cui sono coinvolti liquidi infiammabili – dal 1° gennaio 2037
Quest’ultima fase verso il divieto totale di impiego di schiume estinguenti contenenti PFAS mira a sostituire tali schiume presenti negli impianti di spegnimento come scorte obbligatorie nei depositi di carburanti e combustibili, in depositi dell’esercito contenenti tali sostanze e in impianti di spegnimento fissi nelle imprese industriali e artigianali. Anche le forze d’intervento mobili non potranno più utilizzare prodotti contenenti fluoro in questi siti a partire dal 1° gennaio 2037 (n. 7 cpv. 11 lett. c).
Il DATEC deve ottenere la facoltà di prorogare questo termine. A tal fine tiene conto della disponibilità e dell’idoneità di alternative prive di fluoro, della disponibilità di personale specializzato necessario per la conversione e del rischio di danni alla popolazione e all’ambiente in caso di incidenti (n. 7 cpv. 13).
La definizione di PFAS oggetto della normativa è identica a quella dell’atto UEError! Bookmark not defined., che corrisponde anche alla definizione dell’OCSE (n. 6.2.1 cpv. 1). Una schiuma estinguente è considerata contenente PFAS se il suo contenuto della somma di PFAS è pari o superiore a 1 mg/l (n. 6.2.1 cpv. 2). Sono considerati estintori a schiuma gli estintori portatili e mobili nonché gli estintori spray, se producono schiuma durante l’uso.
La presente norma si applica alle schiume estinguenti contenenti PFAS diverse da PFOS, PFHxS, PFOA e PFCA a catena lunga nonché alle rispettive sostanze correlate (n. 6.2.2).
Il divieto di impiego al numero 6.2.3 lettera b riguarda le schiume estinguenti contenenti PFAS sia negli estintori a schiuma sia in altre applicazioni, ad esempio nelle autopompe a cisterna o negli impianti sprinkler.
Come anticipato, sono possibili deroghe nel caso di esercitazioni, prove e test funzionali a condizione che le schiume estinguenti siano interamente raccolte e smaltite correttamente (n. 6.2.4 lett. a). Le schiume estinguenti prive di fluoro, immesse in contenitori precedentemente riempiti con schiume estinguenti contenenti PFAS, possono talvolta presentare impurità di PFAS. Se nonostante la pulizia dei contenitori