Progetto
Consultazione 2025/14: Modifica delle ordinanze relative alla legge sui trapianti · 58 pagine
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Ordinanza «%ASFF_YYYY_ID»
Art. 30 Allestimento di statistiche
L’UFSP e il servizio nazionale di attribuzione possono allestire statistiche sul numero di iscrizioni nel registro, sul numero di opposizioni e consensi nonché sul numero di accessi per l’accertamento della volontà relativa alla donazione.
Art. 31 Comunicazione di dati per scopi di ricerca e garanzia della qualità:
domanda
1La domanda per la comunicazione di dati per scopi di ricerca o di garanzia della qualità deve essere presentata all’UFSP.
2Deve includere la descrizione del progetto e documentare quali dati sono necessari, chi avrebbe accesso ai dati, come si intende proteggere i dati e dopo quanto tempo saranno distrutti.
Art. 32 Comunicazione di dati per scopi di ricerca e garanzia della qualità:
dati non anonimizzati
1Se è eccezionalmente necessario utilizzare dati non anonimizzati, l’UFSP può co- municare al richiedente i nomi e cognomi nonché l’indirizzo e-mail o il numero di telefono delle persone che hanno acconsentito a essere contattate per scopi di ricerca.
2Il richiedente riferisce all’UFSP chi tra le persone contattate ha acconsentito alla comunicazione dei dati per il progetto di ricerca.
3L’UFSP trasmette al richiedente i dati in questione.
Capitolo 3: Donazione da parte di persone viventi
Sezione 1: Prelievo di organi, tessuti e cellule da persone viventi
Art. 33 Informazione della persona disposta alla donazione da parte del
medico
1I medici che prelevano organi, tessuti e cellule da una persona vivente devono, prima del prelievo, informare la persona disposta alla donazione in modo esauriente e com- prensibile, per scritto e oralmente, per quanto concerne:
a. lo scopo dell’impiego degli organi, dei tessuti e delle cellule e, se questi sono utilizzati per la fabbricazione di espianti standardizzati, il fatto che terzi pos- sano trarre profitto dai prodotti o acquisire diritti sugli stessi;
b. lo scopo e lo svolgimento degli accertamenti preliminari e dell’intervento;
c. la possibilità che nel quadro degli accertamenti preliminari sia scoperta una malattia come un’infezione o un tumore;
d. il carattere volontario e gratuito della donazione;
e. i rischi a breve e a lungo termine per la salute;