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Consultazione 2025/14: Modifica delle ordinanze relative alla legge sui trapianti · 58 pagine

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Ordinanza «%ASFF_YYYY_ID»

3Le domande per far valere pretese in materia di protezione dei dati devono essere presentate al centro di trapianto competente.

Art. 70 Cancellazione dei dati

I dati registrati nello SwissKiPaDoS sono cancellati 15 anni dopo l’ultima modifica.

Art. 71 Produzione di statistiche

Il servizio nazionale di attribuzione può utilizzare i dati dello SwissKiPaDoS e del SOAS per la produzione di statistiche.

Sezione 6: Compiti del servizio di coordinamento cellule staminali del sangue

Art. 72

Il servizio di coordinamento cellule staminali del sangue assolve i seguenti compiti:

a. garantisce la registrazione delle persone disposte alla donazione e delle unità di sangue del cordone ombelicale nel registro delle cellule staminali del san- gue;

b. tratta tutte le richieste provenienti dalla Svizzera e dall’estero, destinate alla ricerca di cellule staminali del sangue o di unità di sangue del cordone ombe- licale per un paziente;

c. coordina la tipizzazione dei tessuti, il prelievo, il trasporto, l’importazione e l’esportazione nonché il trapianto di cellule staminali del sangue;

d. assicura la rintracciabilità tra donatore e ricevente;

e. raccoglie dati sulle complicanze precoci insorte nei donatori e nei riceventi e, se necessario, sulla morte degli stessi;

f. informa il pubblico sulla donazione di cellule staminali del sangue e risponde a domande a tal proposito;

g. collabora con servizi esteri e internazionali.

Sezione 7: Registro delle cellule staminali del sangue

Art. 73 Contenuto

1Il registro delle cellule staminali del sangue contiene i dati di cui all’allegato 5.

2Se i dati di persone disposte alla donazione o di donatori sono trasmessi da un regi- stro estero, sono salvati i dati di cui all’allegato 5 numero 1, fatta eccezione per il cognome, i nomi e i dati di contatto.