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Consultazione 2025/14: Modifica delle ordinanze relative alla legge sui trapianti · 58 pagine

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Ordinanza «%ASFF_YYYY_ID»

zione estero il pagamento delle spese per il controllo postoperatorio dello stato di sa- lute del donatore e trasferisce gli importi finanziari ricevuti al fondo per i controlli postdonazione.

4Se il controllo postoperatorio dello stato di salute del donatore è assicurato da un altro Paese e il ricevente sottostà in Svizzera all’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, l’importo forfettario corrisponde alle spese attestate da tale Paese per il controllo postoperatorio dello stato di salute, fino al massimo all’importo for- fettario di cui all’allegato 6.

Sezione 9: Registro dei controlli postdonazione dei donatori di organi

Art. 84 Contenuto

Il registro dei controlli postdonazione dei donatori di organi (registro controlli post- donazione organi) contiene i dati di cui all’allegato 3.

Art. 85 Registrazione dei dati

Il servizio controlli postdonazione organi inserisce i dati nel registro controlli postdo- nazione organi.

Art. 86 Consultazione dei dati

Per adempiere i loro compiti, i servizi qui appresso possono consultare nel registro controlli postdonazione organi i seguenti dati:

a. il servizio controlli postdonazione organi: tutti i dati;

b. l’istituzione comune: i dati sul donatore, sul ricevente e sull’assicurazione del ricevente, necessari per esigere l’importo forfettario;

c. l’UFSP: i dati anonimizzati di tutti i donatori notificati.

Art. 87 Persone autorizzate all’accesso

Hanno accesso online ai dati contenuti nel registro controlli postdonazione organi:

a. presso il servizio controlli postdonazione organi: i collaboratori responsabili dei controlli postdonazione;

b. presso l’istituzione comune: i collaboratori che gestiscono il fondo per i con- trolli postdonazione;

c. presso l’UFSP: i collaboratori responsabili della sorveglianza sulla legisla- zione in materia di trapianti.