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Consultazione 2025/14: Modifica delle ordinanze relative alla legge sui trapianti · 58 pagine
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Ordinanza «%ASFF_YYYY_ID»
Sezione 8: Controlli postdonazione
Art. 81 Controllo postoperatorio dello stato di salute dei donatori viventi
1Oltre a svolgere i compiti previsti dalla legge sui trapianti, i servizi dei controlli postdonazione garantiscono il controllo postoperatorio dello stato di salute dei dona- tori viventi di organi e cellule staminali del sangue come segue:
a. offrono ai donatori un esame dello stato di salute a intervalli appropriati;
b. rilevano i dati di cui all’allegato 3 numero 2 oppure 4 numero 2.
c. pubblicano le conoscenze scaturite dall’analisi dei risultati degli esami e ade- guano di conseguenza le informazioni destinate ai futuri donatori;
d. tengono una statistica con le indicazioni di tutti i donatori della Svizzera il cui stato di salute è sottoposto a controllo postoperatorio. La statistica è pubbli- cata; tutte le indicazioni personali vanno anonimizzate.
2Collaborano con servizi dei controlli postdonazione esteri e internazionali.
Art. 82 Versamento dell’importo forfettario per il controllo postoperatorio
dello stato di salute dei donatori viventi
1L’importo forfettario per il controllo postoperatorio dello stato di salute dei donatori viventi è stabilito nell’allegato 6.
2È esigibile non appena il servizio dei controlli postdonazione ha notificato all’istitu- zione comune la donazione da parte di una persona vivente. L’istituzione comune esige dall’assicuratore competente il versamento dell’importo forfettario.
3In caso di contestazione tra l’assicuratore e l’istituzione comune in merito al versa- mento dell’importo forfettario, l’istituzione comune statuisce pronunciando una deci- sione.
Art. 83 Casi particolari di assunzione delle spese
1Se un centro di trapianto in Svizzera preleva un organo da una persona vivente per un ricevente non assicurato presso un assicuratore svizzero, il centro di trapianto deve assicurarsi che il ricevente o il suo assicuratore estero paghi in anticipo al fondo per i controlli postdonazione le spese per il controllo postoperatorio dello stato di salute del donatore.
2Se un ospedale in Svizzera preleva cellule staminali del sangue da una persona vi- vente per un ricevente domiciliato in Svizzera e non assicurato presso un assicuratore svizzero, l’ospedale deve assicurarsi che il ricevente o il suo assicuratore estero paghi in anticipo al fondo per i controlli postdonazione le spese per il controllo postopera- torio dello stato di salute del donatore.
3Se in Svizzera sono prelevate cellule staminali del sangue da una persona vivente per un ricevente all’estero, il servizio di coordinamento cellule staminali del sangue esige dal registro delle cellule staminali estero o dal servizio dei controlli postdona-