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Consultazione 2025/14: Modifica delle ordinanze relative alla legge sui trapianti · 58 pagine
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Ordinanza «%ASFF_YYYY_ID»
Art. 77 Consultazione dei dati
1Le persone disposte alla donazione e i donatori possono consultare nel registro delle cellule staminali del sangue i dati sulla propria identità e sulla propria disponibilità alla donazione.
2Per adempiere i loro compiti, i servizi qui appresso possono consultare i seguenti dati:
a. il servizio di coordinamento cellule staminali del sangue: tutti i dati;
b. gli ospedali responsabili del trapianto: i dati dei pazienti da essi assistiti non- ché i dati anonimizzati del rispettivo donatore oppure i dati sulle unità di san- gue del cordone ombelicale;
c. gli ospedali responsabili del prelievo: i dati delle persone disposte alla dona- zione o dei donatori da essi assistiti nonché i dati del rispettivo ricevente;
d. le banche del sangue del cordone ombelicale: i dati sulle unità di sangue del cordone ombelicale in esse conservate nonché i dati del ricevente;
e. il laboratorio nazionale di riferimento per l’istocompatibilità: i dati sull’iden- tità e le caratteristiche tissutali dei pazienti.
Art. 78 Persone autorizzate all’accesso
Hanno accesso online ai dati contenuti nel registro delle cellule staminali del sangue:
a. presso il servizio di coordinamento cellule staminali del sangue: i collabora- tori responsabili dei compiti di cui all’articolo 23n della legge sui trapianti;
b. presso gli ospedali responsabili del prelievo e del trapianto: i medici respon- sabili del prelievo e del trapianto delle cellule staminali del sangue e il perso- nale incaricato del coordinamento;
c. presso le banche del sangue del cordone ombelicale: le persone responsabili della notifica e della gestione delle unità di sangue del cordone ombelicale;
d. presso il laboratorio nazionale di riferimento per l’istocompatibilità: i profes- sionisti responsabili della determinazione delle caratteristiche tissutali.
Art. 79 Responsabilità
Il servizio di coordinamento cellule staminali del sangue è titolare del trattamento dei dati del registro delle cellule staminali del sangue secondo la LPD20.
Art. 80 Cancellazione dei dati
I dati dei donatori sono cancellati 30 anni dopo la tipizzazione di controllo, mentre quelli delle persone disposte alla donazione 10 anni dopo che le stesse non sono più disponibili a donare.
20 RS 235.1