Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/14: Modifica delle ordinanze relative alla legge sui trapianti · 55 pagine
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Lettera e: la partecipazione a un programma internazionale di trapianto incrociato tra vivi non deve com- portare un pregiudizio finanziario rispetto alla partecipazione al programma svizzero di trapianto incro- ciato tra vivi. È quindi necessario garantire che tutti gli aspetti finanziari siano chiariti in anticipo. Ciò non dovrebbe avvenire caso per caso, ma essere chiaro in modo generale. È necessario chiarire chi deve sostenere le spese e che tipo di spese: le spese per l’attuazione del programma, le spese di trasporto, le spese di viaggio e tutte le altre spese sostenute sia dal donatore che dal ricevente. Secondo l’arti- colo 14 capoverso 2bisrevLTx, l’assicuratore del ricevente incompatibile si fa carico di tutte le spese sostenute dal donatore (p. es. perdita di guadagno, spese come quelle di trasporto, costi dei controlli postdonazione). Pertanto, anche in caso di partecipazione a un programma internazionale, il donatore dovrebbe essere assicurato in Svizzera dall’assicuratore della persona con cui partecipa al programma.
Lettera f: oltre agli aspetti finanziari, devono essere chiariti anche tutti gli altri processi del programma. Per esempio, è necessario stabilire quali regole di attribuzione sono applicate, quale organizzazione effettua i calcoli, quale sistema informatico è utilizzato per il calcolo, come si procede se, per esempio, la migliore combinazione determinata non si realizza, come è gestita l’inclusione di donatori samaritani, come è regolata la situazione dei cosiddetti «riceventi orfani» ecc.
Il servizio nazionale di attribuzione può concludere accordi con servizi esteri, che possono essere ap- provati dall’UFSP anche qualora il contenuto del programma di trapianto incrociato tra vivi disciplinato in tali accordi diverga leggermente da quello del programma svizzero. Per esempio, i programmi interna- zionali di trapianto incrociato tra vivi possono prevedere criteri e processi diversi da quelli previsti dal programma svizzero per determinare la migliore combinazione. I programmi internazionali potrebbero divergere anche rispetto alla possibilità di prelevare tutti gli organi contemporaneamente. Sarebbe così possibile la partecipazione a programmi con catene aperte anche se tali programmi non sono ancora attuati in Svizzera. Non da ultimo, i programmi internazionali possono applicare il principio secondo cui l’anonimato tra il donatore e il ricevente deve essere garantito in ogni momento. Nel programma svizzero, l’anonimato può essere revocato dopo un trapianto incrociato tra vivi e previo consenso di tutte le per- sone coinvolte (art. 23k revLTx). La condizione sine qua non è che le coppie interessate a partecipare a un programma internazionale di questo tipo ricevano informazioni chiare e trasparenti sui processi pre- visti e sulle differenze rispetto al programma svizzero (cfr. art. 48 cpv. 3).
Capoverso 2: l’importazione e l’esportazione di organi non sono soggette all’obbligo di autorizzazione (cfr. art. 25 cpv. 1 lett. b revLTx). Il servizio nazionale di attribuzione conclude accordi internazionali in materia di trapianti incrociati tra vivi con servizi di attribuzione esteri allo scopo di impedire che siano importati in Svizzera organi di provenienza sconosciuta o dubbia per i quali non è possibile garantire la protezione della salute dei riceventi. Il servizio nazionale di attribuzione coordinerà l’importazione e l’esportazione degli organi per tutti i centri di trapianto svizzeri nel quadro dei programmi internazionali di trapianto incrociato tra vivi.
Art. 65 Cooperazione internazionale: autorità indipendente
Alcuni programmi internazionali di trapianto incrociato tra vivi prevedono che, prima dell’ammissione della coppia al programma, un’autorità decida se la donazione da vivente ovvero l’ammissione al pro- gramma siano ammissibili sotto il profilo etico. Il programma svizzero non prevede una tale esigenza. Per consentire comunque la partecipazione a programmi internazionali che richiedono una tale valuta- zione per l’ammissione al programma, il presente articolo prevede che, qualora la valutazione non possa essere effettuata da una commissione d’etica interna all’ospedale ma debba essere svolta da un’autorità indipendente dallo stesso, tale valutazione sia affidata a un’autorità istituita dai Cantoni. Il Cantone com- petente in tal caso è quello in qui si trova il centro di trapianto che assiste tali persone (e non il Cantone di domicilio, poiché non necessariamente tutti i partecipanti al programma risiedono in Svizzera). L’au- torità istituita è la stessa che deve approvare la decisione dell’ospedale di autorizzare persone minorenni e incapaci di discernimento di donare tessuti o cellule rigenerabili (cfr. art. 13 cpv. 4 LTx). Nella maggior parte dei casi, le autorità istituite dai Cantoni sono l’Autorità di protezione dei minori e degli adulti o la commissione cantonale d’etica.