Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/14: Modifica delle ordinanze relative alla legge sui trapianti · 55 pagine
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Sezione 5: Swiss Kidney Paired Donation System
Art. 66 Contenuto e interfaccia con il SOAS
Nel capoverso 1 sono illustrati i dati presenti nello SwissKiPaDoS, riportati in un elenco strutturato sud- diviso in dati sui pazienti (lett. a) e dati sulle persone disposte alla donazione (lett. b).
Nel caso dello SwissKiPaDoS si tratta in gran parte di dati registrati nel SOAS e poi trasferiti nello SwissKiPaDoS attraverso un’interfaccia. Vengono pertanto indicati mediante rimando all’allegato AP-OAttO (cpv. 1 lett. a n. 1 e b).
Il capoverso 2 sancisce i dati che dal SOAS devono essere trasferiti nello SwissKiPaDoS mediante in- terfaccia. I dati registrati direttamente nello SwissKiPaDoS sono invece elencati nel capoverso 1 lettera a numeri 2–4. Determinati dati richiesti per il programma di trapianto incrociato tra vivi sono solo registrati nel SOAS, ma non trasferiti nello SwissKiPaDoS. Sono dunque elencati solo in riferimento agli obblighi di notifica di cui all’articolo 51 mediante rimando al contenuto del SOAS riportato nell’allegato AP-OAttO (cfr. rapporto esplicativo relativo all’AP-OAttO).
Art. 67 Consultazione dei dati
Lettera a: il servizio nazionale di attribuzione continua a poter consultare i dati come finora. Possono adesso consultare tutti i dati anche i centri di trapianto. Ciò non costituisce un cambiamento rispetto alla prassi, ma viene ora precisato (v. commento all’art. 68). Sono riportati nell’ordinanza i diritti di accesso massimi. A seconda della funzione ricoperta all’interno del centro di trapianto, le persone hanno diversi diritti di accesso allo SwissKiPaDoS. Il regolamento per il trattamento dei dati nello SwissKiPaDoS de- scrive chi riceve un ruolo di accesso e di che tipo nonché quali dati possono essere consultati per cia- scuno ruolo.
Lettera b: a scopo di sorveglianza, l’UFSP può consultare come finora tutti i dati, ad eccezione dei nomi.
Art. 68 Persone autorizzate all’accesso
Capoverso 1: i diritti di accesso allo SwissKiPaDoS sono stati finora amministrati tramite il SOAS e, di conseguenza, il vigente articolo 25 dell’ordinanza sul trapianto incrociato tra vivi rimandava alle disposi- zioni corrispondenti sul SOAS nell’OAttO. Poiché non è ancora stato stabilito come sarà gestita in futuro l’amministrazione degli utenti, i diritti di accesso sono ora elencati direttamente nel disciplinamento dello SwissKiPaDoS.
Lettera a: nel caso del servizio nazionale di attribuzione hanno accesso allo SwissKiPaDoS i collabora- tori responsabili dello svolgimento del programma, della qualità e della ricerca nell’ambito del trapianto incrociato tra vivi. Tra questi vi rientrano i coordinatori nazionali, che dispongono di pieno accesso in lettura e scrittura allo SwissKiPaDoS. Vi sono inoltre i consulenti medici, la persona responsabile della gestione della qualità e i collaboratori scientifici, che per lo svolgimento dei loro compiti specifici hanno un diritto di accesso di sola lettura.
Lettera b: anche presso i centri di trapianto vi sono persone con differenti diritti di accesso allo SwissKiPaDoS. I coordinatori hanno per esempio pieno accesso in scrittura e lettura ai dati relativi ai pazienti assistiti dal centro di trapianto o ai donatori. I medici curanti possono per contro consultare i dati, ma non trattarli. Gli esperti medici, che solitamente sono professionisti di laboratori incaricati della verifica dei dati relativi alle caratteristiche tissutali e agli anticorpi HLA, hanno un diritto di sola lettura.
Lettera c: nel caso dell’UFSP, i collaboratori della sezione Trapianti, responsabili dell’esecuzione e della sorveglianza, non necessitano che di un diritto di sola lettura dello SwissKiPaDoS per l’adempimento dei loro compiti.
Capoverso 2: dal momento che il servizio nazionale di attribuzione collabora strettamente con i centri di trapianto, sarà ora compito di quest’ultimo, e non più all’UFSP, assegnare i diritti di accesso allo SwissKiPaDoS. L’UFSP delega già attualmente l’assegnazione dei diritti di accesso al servizio nazionale di attribuzione, limitandosi unicamente a controllare gli accessi da parte degli utenti. Il servizio nazionale di attribuzione assegna i diritti di accesso, conformemente alle disposizioni del capoverso 1, ai propri collaboratori e al personale dei centri di trapianto. I diritti di accesso alle persone autorizzate presso i