Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/14: Modifica delle ordinanze relative alla legge sui trapianti · 55 pagine
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del limite d’età dopo il quale non è più possibile donare (60 anni compiuti), in caso di trasferimento all’estero della persona disposta alla donazione o dopo la sua morte.
Sezione 8: Controlli postdonazione
Art. 81 Controllo postoperatorio dello stato di salute dei donatori viventi
Il presente articolo corrisponde in larga parte al vigente articolo 10a.
Capoverso 1: i principali compiti dei servizi dei controlli postdonazione sono sanciti nell’articolo 15c revLTx. I compiti legati al registro dei controlli postdonazione sono disciplinati ora nella pertinente se- zione della presente ordinanza, mentre il trattamento dei dati da parte dei servizi dei controlli postdona- zione è disciplinato negli articoli sui registri dei controlli postdonazione (sezioni 9 e 10).
La lettera a corrisponde alla vigente lettera c.
Nella lettera b si rimanda, per i dati da rilevare, ai corrispondenti allegati concernenti il registro dei con- trolli postdonazione.
La lettera c sostituisce le vigenti lettere e ed f. Dal momento che le conoscenze vengono pubblicate, non è più necessario che siano specificatamente messe a disposizione dei centri che prelevano organi o cellule staminali del sangue da donatori viventi. Qualora i centri dovessero necessitare non solo di co- noscenze tratte dall’analisi, ma anche di singoli dati per scopi di garanzia della qualità o di ricerca, per ottenerne la comunicazione bisogna procedere secondo gli articoli 98 e 99.
La lettera d corrisponde alla vigente lettera g.
Il capoverso 2 corrisponde al primo periodo del vigente capoverso 2. L’inoltro di dati a servizi dei controlli postdonazione internazionali è ora disciplinato nell’articolo 95 capoverso 2.
Art. 82 Versamento dell’importo forfettario per il controllo postoperatorio dello stato di salute dei
donatori viventi
Il presente articolo corrisponde al vigente articolo 12a. Per il controllo postoperatorio dello stato di salute del donatore vivente l’assicuratore del ricevente deve versare un importo forfettario al fondo per i controlli postdonazione. L’ammontare dell’importo forfettario è stabilito nell’allegato 6.
Art. 83 Casi particolari di assunzione delle spese
Il presente articolo corrisponde al vigente articolo 12f. I capoversi 1–4 (cpv. 1–3 del vigente art. 12f) re- stano invariati e disciplinano l’assunzione da parte di assicuratori esteri delle spese mediche per i con- trolli postoperatori in Svizzera. Il vigente capoverso 4 è stralciato poiché il suo contenuto è ora discipli- nato nell’articolo 14 capoverso 2bisrevLTx.
Sezione 9: Registro dei controlli postdonazione dei donatori di organi
Contrariamente ad oggi, i due registri dei controlli postdonazione sono ora disciplinati separatamente. Il seguente articolo si riferisce pertanto esclusivamente al registro dei controlli postdonazione dei donatori di organi (registro controlli postdonazione organi).
Art. 84 Contenuto
Il presente articolo è una versione rielaborata del vigente articolo 49b. Lo scopo del registro è ora sancito nell’articolo 15d capoverso 2 revLTx, per cui qui non si fa che precisarne il contenuto rimandando all’al- legato 3, in cui sono elencati i dati salvati nel registro controlli postdonazione organi.
Art. 85 Registrazione dei dati
Il vigente articolo 49d è stato rielaborato in quanto solo il servizio dei controlli postdonazione dei donatori di organi, ora abbreviato in servizio controlli postdonazione organi, può adesso registrare dati nel regi- stro. Secondo il disciplinamento, la registrazione può essere effettuata anche dai centri di trapianto, cosa che non è però più necessaria. I centri di trapianto non inseriscono i propri dati direttamente nel registro, bensì li trasmettono tramite un modulo PDF al servizio controlli postdonazione organi, che quindi li