Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/14: Modifica delle ordinanze relative alla legge sui trapianti · 55 pagine

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In singoli casi può essere necessario comunicare dati anche a terzi. Ciò è possibile in virtù dell’articolo 36 capoverso 2 lettera a LPD, a condizione che la comunicazione sia indispensabile all’adempimento di un compito legale del servizio controlli postdonazione organi o di terzi.

Secondo l’articolo 81, il servizio controlli postdonazione organi può collaborare con servizi dei controlli postdonazione esteri e internazionali. Nel capoverso 2 si precisa dunque che il servizio dei controlli post- donazione può comunicare a tale scopo i dati registrati e l’analisi dei risultati degli esami in forma ano- nimizzata.

Art. 89 Responsabilità

Il servizio controlli postdonazione organi è titolare del trattamento dei dati del registro controlli postdona- zione organi secondo la LPD. A tale servizio vanno per esempio indirizzate le domande per far valere i diritti in virtù della LPD.

Ciò corrisponde nel contenuto ai vigenti articoli 49c capoverso 1 e 49h capoverso 1. I compiti del respon- sabile del trattamento secondo la LPD sono chiaramente disciplinati nella nuova LPD e nell’ordinanza del 31 agosto 202229 sulla protezione dei dati e non devono pertanto più essere specificati in questa sede.

La produzione di statistiche resta un compito importante del servizio controlli postdonazione organi. Fi- nora menzionato due volte nell’ordinanza (tra i compiti generali di cui all’art. 10a e a proposito del registro nell’art. 49c), tale compito è ora riportato una sola volta tra i compiti del servizio controlli postdonazione organi (art. 81).

Art. 90 Cancellazione e anonimizzazione dei dati

Il presente articolo è nuovo. Per le banche dati che contengono dati personali degni di particolare prote- zione è importante disciplinare il modo in cui si devono trattare questi dati quando non sono più necessari (art. 6 cpv. 4 LPD). Quelli contenuti nel registro controlli postdonazione organi sono dati degni di parti- colare protezione. Sono inoltre importanti anche in prospettiva, per esempio per conoscere le conse- guenze a lungo termine della donazione di organi da vivente, e possono pertanto essere cancellati solo dopo un lungo periodo di tempo. Vanno dunque cancellati non prima di 50 anni dalla morte della persona interessata se la data della morte è nota o altrimenti al più tardi 80 anni dopo la prima registrazione. (cpv. 1). Se un donatore non vuole più sottoporsi a controlli postdonazione e chiede che i suoi dati nel registro vengano anonimizzati, il servizio controlli postdonazione organi procede allo loro anonimizza- zione immediata (cpv. 2).

Sezione 10: Registro dei controlli postdonazione dei donatori di cellule staminali del sangue

Diversamente da com’era finora, i due registri dei controlli postdonazione sono adesso disciplinati sepa- ratamente. I commenti seguenti si riferiscono pertanto esclusivamente al registro dei controlli postdona- zione dei donatori di cellule staminali del sangue.

Art. 91 Contenuto

L’articolo rimanda all’allegato 4, in cui è disciplinato il contenuto del registro.

Art. 92 Registrazione dei dati

Il registro controlli postdonazione cellule staminali del sangue è attualmente in corso di sviluppo paralle- lamente al registro delle cellule staminali del sangue. Rispetto a prima sono previste in questo ambito autorizzazioni di accesso e possibilità di inserimento e di consultazione dei dati più diversificate (cfr. vigente art. 49d). Il servizio controlli postdonazione cellule staminali del sangue inserisce nel registro tutti i dati di un donatore che non sono stati registrati da altre persone o altri servizi (cpv. 1). Come finora, sono tuttavia autorizzati a inserire dati nel registro anche altri servizi (cpv. 2), tra cui gli ospedali che effettuano il trapianto (lett. a). Il servizio dei controlli postdonazione invia agli ospedali in questione un link a un modulo online in cui questi possono inserire i dati senza consultare altri dati nel registro. Nel modulo sono registrati i dati sul trapianto (p. es. la data), sul ricevente nonché sulla sua assicurazione,

29 RS 235.11 28/55