Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/14: Modifica delle ordinanze relative alla legge sui trapianti · 55 pagine

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se il prelievo delle cellule ha avuto luogo in Svizzera e i controlli postdonazione si svolgono quindi nel Paese. Queste indicazioni sono necessarie per consentire all’istituzione comune di esigere presso l’as- sicurazione del ricevente l’importo forfettario per il finanziamento dei controlli postdonazione.

Gli ospedali che prelevano cellule staminali del sangue inseriscono nel registro i dati sull’identità del donatore, ma lo fanno ora se quest’ultimo non è stato già registrato nel registro delle cellule staminali del sangue. È quanto succede per esempio se per una persona malata si trova un donatore all’interno della sua stessa famiglia. L’ospedale responsabile del prelievo inserisce anche i dati sulla salute al mo- mento del prelievo (lett. b n. 1). Se in seguito vengono svolti controlli postdonazione presso lo stesso ospedale, quest’ultimo inserisce nel registro anche i relativi risultati (n. 2).

Dopo la donazione, i donatori possono inserire autonomamente nel registro indicazioni circa il loro stato di salute tramite il link a un apposito modulo online inviato loro dal servizio dei controlli postdonazione (cpv. 3).

Lo sviluppo di questo registro avviene secondo un approccio agile. Il presente avamprogetto ne prefigura l’attuazione più plausibile. La sua impostazione precisa, che definisce chi potrà accedere ai dati e in quale forma, potrà tuttavia subire modifiche durante il processo di sviluppo agile. Per questo motivo, a seconda delle circostanze, le disposizioni attuali potrebbero dover essere corrette nel quadro di un suc- cessivo processo legislativo.

Art. 93 Consultazione dei dati

Come previsto dal vigente articolo 49e capoverso 2, oltre al servizio che tiene il registro (lett. a) potranno in futuro consultare i dati nel registro anche gli ospedali responsabili del prelievo (lett. b). Questi ultimi vedranno anche i dati che hanno già registrato in precedenza su ciascun donatore da loro assistito. È inoltre prevista ora la possibilità di consultazione da parte dell’istituzione comune (lett. c), la quale potrà consultare le indicazioni sull’assicurazione del ricevente per esigere l’importo forfettario con cui sono finanziati i controlli postdonazione.

Art. 94 Persone autorizzate all’accesso

Come nel vigente articolo 49f capoverso 2, tra le persone autorizzate all’accesso figurano i collaboratori del servizio dei controlli postdonazione e degli ospedali responsabili del prelievo che devono svolgere un compito legato ai controlli postdonazione ed hanno perciò bisogno di avere accesso al registro. Ora vengono inclusi nell’elenco anche i collaboratori dell’istituzione comune che gestiscono il fondo per i controlli postdonazione e che sono responsabili, tra l’altro, di esigere l’importo forfettario dagli assicura- tori.

Art. 95 Comunicazione di dati

Capoverso 1: il vigente disciplinamento in materia di comunicazione di dati del registro controlli postdo- nazione cellule staminali del sangue di cui all’articolo 49g viene esteso. Tale comunicazione corrisponde a quella effettuata dal servizio controlli postdonazione organi di cui all’articolo 88 capoverso 1, fatta ec- cezione per la comunicazione al servizio di vigilanza (art. 88 cpv. 1 lett. b), dato che quest’ultimo non è al momento previsto per le cellule staminali del sangue. I dettagli in merito sono riportati nel commento all’articolo 88 capoverso 1 lettere a e c.

Capoverso 2: è inoltre introdotta qui, in linea con il vigente articolo 49b capoverso 3, la possibilità di comunicare i dati al registro della Società europea per il trapianto di sangue e midollo osseo. I dati medici possono essere trasmessi in forma pseudonimizzata, ma risultano anonimi per il registro europeo in quanto la chiave di decodifica resta custodita presso il servizio controlli postdonazione cellule staminali del sangue. L’inserimento di dati in questo registro è una condizione necessaria per l’accreditamento dei centri di trapianto svizzeri da parte dello JACIE («Joint Accreditation Committee ISCT-Europe & EBMT»). Dalla banca dati centrale possono essere estratti anche dati specifici per Paese, che possono essere utilizzati come base per la stesura di rapporti destinati alla Convenzione intercantonale sulla medicina altamente specializzata (CIMAS) nonché per scopi di ricerca e di garanzia della qualità.