Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/14: Modifica delle ordinanze relative alla legge sui trapianti · 55 pagine
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inserisce nel registro. Così facendo si garantisce che i dati siano sempre registrati nello stesso formato e siano di elevata qualità.
Art. 86 Consultazione dei dati
Diversamente da quanto previsto nel vigente articolo 49e capoverso 1, i centri di trapianto non hanno diritto di consultare i dati nel registro e non vengono pertanto più elencati nel presente articolo. Il servizio controlli postdonazione organi vede come finora tutti i dati (lett. a). L’istituzione comune continua come ora a poter consultare i dati che le sono necessari per esigere l’importo forfettario. Nel caso del donatore si tratta dei seguenti dati: identificativo SOAS, data di nascita, sesso e organo prelevato; nel caso del ricevente di: cognome, nomi, data di nascita, sesso, data del trapianto e indicazioni riguardo all’assicu- razione (lett. b). Anche la possibilità di consultazione da parte dell’UFSP resta uguale ad oggi; viene solo adeguata a livello di formulazione. L’UFSP ha bisogno di accedere al registro controlli postdonazione organi per poter notificare al relativo servizio dei controlli postdonazione i donatori viventi che dopo la donazione desiderano beneficiare di un controllo postoperatorio e sono registrati nel SOAS, ma non sono stati notificati per i controlli postdonazione. Per far questo l’UFSP ha bisogno di dati pseudonimiz- zati da poter confrontare, mediante l’identificativo SOAS, con i dati salvati in quest’ultimo registro. La persona responsabile di questo compito all’interno dell’UFSP non vede tuttavia i cognomi o i nomi dei donatori né nel SOAS né nel registro controlli postdonazione organi (lett. c).
Art. 87 Persone autorizzate all’accesso
Analogamente agli articoli 85 e 86, anche il vigente articolo 49f capoverso 1 è stato rielaborato. Poiché i centri di trapianto non possono né registrare né consultare dati nel registro, decadono anche i loro diritti di accesso. Le persone autorizzate all’acceso presso il servizio controlli postdonazione organi sono an- cora le stesse, ma la formulazione della disposizione è allineata a quella relativa ai diritti di accesso del servizio controlli postdonazione cellule staminali del sangue (cfr. art. 94). Anche presso l’istituzione co- mune e l’UFSP le persone autorizzate all’accesso rimangono le stesse; nel caso dell’UFSP viene modi- ficata soltanto la formulazione della disposizione per precisare che le persone in questione sono i colla- boratori preposti alla sorveglianza sulla legislazione in materia di trapianti.
Art. 88 Comunicazione di dati
Nel capoverso 1 è stato ripreso e leggermente ampliato il vigente articolo 49g.
Lettera a: il servizio controlli postdonazione organi può, come finora, comunicare dati contenuti nel regi- stro ai medici curanti se i risultati degli esami indicano la necessità di adottare misure. I medici curanti ricevono dati relativi al decorso dei precedenti controlli postdonazione e una proposta di terapia della persona interessata.
Lettera b: con l’introduzione del sistema di vigilanza previsto dalla revLTx, sarà d’ora in poi possibile comunicare i dati contenuti nel registro controlli postdonazione organi al servizio di vigilanza nella misura in cui questi siano necessari allo svolgimento dei suoi compiti secondo l’articolo 36a capoverso 1 revLTx. I dati comunicati al servizio di vigilanza in caso di incidente dipendono dal tipo di evento.
Lettera c: l’istituzione comune gestisce il fondo per i controlli postdonazione (art. 15b LTx) e verifica periodicamente se l’importo forfettario di cui all’allegato 6 copre ancora le spese mediche dei controlli postdonazione. Se si delinea un’eccedenza o una copertura insufficiente del fondo, informa al riguardo l’UFSP (art. 135), in modo tale da permettere al Consiglio federale di adeguare di conseguenza l’importo forfettario. Oltre alle spese mediche e di laboratorio concrete e agli oneri a carico del servizio dei controlli postdonazione (art. 15a cpv. 5 lett. a–c, e e f LTx), il calcolo tiene conto anche di informazioni sullo sviluppo della coorte delle persone da sottoporre ai controlli postdonazione. Per calcolare la speranza di vita dei donatori (art. 15a cpv. 5 lett. d LTx), l’istituzione comune necessita di ricevere dal servizio controlli postdonazione organi dati quali il sesso, l’età e l’anno della donazione di tutte le persone facenti parte della coorte. Ha inoltre bisogno di informazioni sul numero delle persone iscritte nel registro cui è stata disattivata la registrazione perché non volevano più sottoporsi a controlli postdonazione a seguito, per esempio, di un trasferimento all’estero. La comunicazione di dati all’istituzione comune è sostanzial- mente consentita dall’articolo 59 capoverso 2bisrevLTx.