Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/14: Modifica delle ordinanze relative alla legge sui trapianti · 55 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 22Fedlex · Rapporto esplicativo

centri di trapianto sono assegnati su richiesta dei coordinatori, appositamente istruiti dall’UFSP. Questi ultimi verificano preliminarmente l’identità dei collaboratori e chiariscono se essi possano accedere allo SwissKiPaDoS in virtù della funzione che svolgono presso l’ospedale.

Il servizio nazionale di attribuzione è responsabile anche della gestione dei diritti di accesso. Deve per esempio revocare l’accesso a una persona nel caso in cui cambi posto di lavoro. Essendo responsabile della gestione dello SwissKiPaDoS come pure della sorveglianza sulla concessione dei diritti di accesso (v. commento all’art. 69), l’UFSP può invece assegnare autonomamente i diritti di accesso ai propri col- laboratori secondo il capoverso 1 lettera c.

Art. 69 Responsabilità e pretese in materia di protezione dei dati

Se i dati sono trattati da un organo federale congiuntamente ad altri organi federali, a organi cantonali o a privati, il Consiglio federale deve disciplinare le procedure di controllo e la responsabilità in materia di protezione dei dati (art. 33 LPD) oppure assegnare i compiti ai singoli servizi, stabilendo di volta in volta a chi spetta la responsabilità principale.

Il capoverso 1 disciplina pertanto che la responsabilità in materia di protezione dei dati per lo SwissKiPa- DoS spetta all’UFSP in tutti gli ambiti, a meno che la sezione 4 o 5 non la assegnino a un altro servizio. L’UFSP è per esempio responsabile in particolare dell’ulteriore sviluppo, della gestione e della sorve- glianza. La responsabilità della registrazione dei dati e quindi anche della loro correttezza incombe in- vece in primo luogo ai centri di trapianto, come previsto dall’ordinanza (cfr. art. 51). Il servizio nazionale di attribuzione è responsabile, per parte sua, del rilascio e della gestione delle autorizzazioni di accesso (cfr. art. 68 cpv. 2).

Il capoverso 2 stabilisce che il servizio nazionale di attribuzione è tenuto a fornire supporto agli utenti dello SwissKiPaDoS in caso di problemi nell’applicazione, coinvolgendo se necessario anche l’UFSP.

Infine, il capoverso 3 sancisce che le domande per far valere pretese in materia di protezione dei dati (in particolare relative al diritto di accesso) devono essere presentate al centro di trapianto competente, che tratta tali domande conformemente alla legislazione applicabile in materia di protezione dei dati. Di con- seguenza, il capoverso 3 va interpretato in relazione a tale legislazione, che in alcuni casi potrebbe attribuire la responsabilità a un altro ente. Inoltre, l’articolo 23l revLTx prevede che le persone già consi- derate nella determinazione della migliore combinazione non possano più richiedere la cancellazione dei propri dati.

Art. 70 Cancellazione dei dati

Il presente articolo è nuovo, in quanto la cancellazione dei dati nello SwissKiPaDoS non era finora disci- plinata. In generale, tutti i dati contenuti nello SwissKiPaDoS devono essere cancellati 15 anni dopo l’ultima modifica. Dal momento che tali dati servono soltanto a scopi di sorveglianza, tale periodo di conservazione è considerato sufficiente. I dati necessari per la rintracciabilità sono invece registrati nel SOAS e hanno un periodo di conservazione più lungo (cfr. art. 29 AP-OAttO).

Art. 71 Produzione di statistiche

Il presente articolo è nuovo. Attualmente la produzione di statistiche rientra tra i compiti dell’UFSP (art. 21 dell’ordinanza sul trapianto incrociato tra vivi) e del servizio nazionale di attribuzione (art. 22 dell’ordi- nanza sul trapianto incrociato tra vivi). Poiché l’UFSP ha già la competenza di effettuare analisi statisti- che in base all’articolo 58a capoverso 3 revLTx, nel presente articolo è menzionato solo il servizio na- zionale di attribuzione. Scopo delle statistiche è consentire di analizzare il programma di trapianto incrociato tra vivi per ricavarne elementi utili in vista del suo ulteriore sviluppo. Le statistiche possono vertere per esempio sui partecipanti al programma, sulle migliori combinazioni, sull’assegnazione e sul numero di reni trapiantati. Se necessario, possono essere utilizzati a tale scopo e a titolo complementare anche dati provenienti dal SOAS.

Sezione 6: Compiti del servizio di coordinamento cellule staminali del sangue

Art. 72

Il presente articolo sostituisce il vigente articolo 51.